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  STATUTO  

VIGENTE

 

Approvato dall’Assemblea

dei Soci del 24 aprile 2010


 

TITOLO I

COSTITUZIONE  -  SCOPO  -  SEDE  -  DURATA

 

Art. 1

In conformità al C.I.R., stipulato dalla F.T.C.R.A. e dalle OO.SS. regionali e sue successive modificazioni, è costituita un’associazione ad esclusivo scopo assistenziale fra il personale delle B.C.C. della Toscana, della F.T.B.C.C., delle Aziende ad Essa associate o delle Aziende partecipate dalla F.T.B.C.C. o dalle B.C.C. stesse, denominata “Cassa Mutua Toscana B.C.C.”, di seguito indicata “Cassa” o “Associazione”.

 

Art. 2

La “Cassa” ha sede legale in Bagno a Ripoli presso la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino, località Osmannoro - via Senna n° 1. Ha durata illimitata finché non vengano meno i presupposti per cui è stata costituita o per essere i Soci in numero inferiore a trenta.

Il funzionamento della “Cassa”, le condizioni, la natura e le modalità delle prestazioni sono precisati in un apposito Regolamento.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti stipulati con Compagnie di assicurazione od accordi con altre Casse mutue o con Società di mutuo soccorso.

Per motivi organizzativi o per una migliore funzionalità il Consiglio di Amministrazione può fissare la sede legale e/o il domicilio fiscale in altra località.

 

Art. 3

La “Cassa”, ente non commerciale senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della mutualità, ha esclusivo scopo assistenziale per i Soci e le loro famiglie.

Possono essere Soci, e quindi beneficiari delle prestazioni della “Cassa”:

a)    i dipendenti:

  1.     delle Aziende aderenti alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito “FTBCC”) o destinatarie del “CSLL per il personale delle BCC e delle Aziende aderenti alla FTBCC” (di seguito “CSLL”);

  2.    delle Aziende partecipate dalla FTBCC e aderenti alla Federazione Italiana delle BCC/CRA (di seguito “Federcasse”);

  3.     delle Aziende assistite dalla FTBCC, per le quali è in corso il processo di adesione alla FTBCC medesima;

  4.     della Cassa Mutua Toscana BCC;

  5.     delle Aziende non aderenti a Federcasse e alla FTBCC – fra quelle che, alla data del 24/05/2008, versano alla “Cassa” per i propri dipendenti i contributi stabiliti dalla contrattazione collettiva – in cui trovino, di fatto, applicazione il CCNL Federcasse e il CSLL.   
    In tal caso la contribuzione posta a carico del datore di lavoro è maggiorata di un importo stabilito dalla contrattazione integrativa di secondo livello locale. Tale maggiorazione è destinata alla copertura delle spese di gestione;

b) gli ex dipendenti in quiescenza o collocati a riposo in attesa di pensione;

c)  gli ex dipendenti ammessi al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Credito Cooperativo” istituito presso l’INPS.

E’ fatto divieto alla “Cassa” di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’ “Associazione”, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 4

La “Cassa” realizza i propri scopi attraverso l’assistenza morale e materiale ai Soci e alle loro famiglie.

 

Art. 5

L’assistenza morale si attua attraverso “gesti di presenza”, con modalità e procedure decise di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

L’assistenza materiale si concretizza attraverso:

bullet

il sostegno economico per esigenze sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio Sanitario pubblico;

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altre forme di assistenza inerenti l’oggetto sociale, regolamentate dall’Assemblea dei Soci.

 

 

TITOLO II

SOCI

 

Art. 6

Possono iscriversi alla “Cassa” tutti i dipendenti delle Aziende di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da minorenne non emancipato, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale.

Nella domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere dichiarato di accettare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento e di ottemperare alle prescrizioni  emanate dal Consiglio di Amministrazione per la sua applicazione.

La qualifica di Socio non è temporanea né soggetta a termine o decadenza, ma si perde esclusivamente per le ragioni previste dal presente Statuto.

 

Art. 7

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea dei Soci.

La responsabilità patrimoniale dei Soci è limitata al contributo annuo versato da ciascuno.

I Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di collaborare al buon andamento dell’ “Associazione”.

 

Art. 8

L’ammissione a Socio avrà effetto dal primo giorno del mese a cui si riferisce il versamento dell’importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal Regolamento.

L’ammissione, di norma, sarà rifiutata a coloro che, avendo già fatto parte della “Cassa”, ne siano stati esclusi a norma dell’articolo 10 del presente Statuto.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere ceduto a terzi per alcun motivo.

La quota di partecipazione non è rivalutabile ed in caso di scioglimento dell’Ente o di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, a questi non spetterà alcuna indennità, liquidazione od altro a tale titolo.

 

Art. 9

Il Socio cessa di far parte della “Cassa” nei seguenti casi:

a) rinuncia:            la rinuncia deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto.      
Essa avrà effetto con la chiusura dell’anno in corso, intendendo con ciò che il Socio è tenuto ugualmente al pagamento della quota di contributo fino alla fine dell’anno solare in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;

b) decadenza:   la decadenza si ha per cessazione od interruzione del rapporto di lavoro con le Aziende di cui all’articolo 3 del presente Statuto, ad esclusione dei seguenti casi:

  1. licenziamento avvenuto per motivi di salute;

  2. aspettativa ottenuta a norma di contratto;

  3. espletamento del servizio militare obbligatorio o del servizio sostitutivo civile;

  4. gravidanza e puerperio, adozione e affidamento preadottivo (periodi di astenzione obbligatoria, facoltativa e di malattia del bambino;

  5. collocamento a riposo;

  6. ammissione al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo” istituito presso l’INPS.

Nei casi di decadenza la “Cassa” rimborserà al Socio decaduto tutte le spese sostenute, nell’interesse proprio e del nucleo familiare, fino al termine del mese in cui si sarà verificata la perdita della qualifica di Socio;

c) esclusione:     l’esclusione si ha per i motivi precisati all’articolo 10 del presente Statuto;

d) decesso:      in caso di decesso del Socio, attivo o pensionato, i familiari già beneficiari delle prestazioni della “Cassa” possono rimanere tali secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nei casi previsti ai punti b) “decadenza” e c) “esclusione” del presente articolo, il Socio non potrà vantare alcun diritto sull’eventuale quota versata dall’Azienda alla “Cassa” per l’anno in corso.

Il venire meno dell’iscrizione del Socio per rinuncia, decadenza ed esclusione determina l’automatica cessazione delle prestazioni per l’intero nucleo familiare.

 

Art. 10

L’esclusione dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione quando il Socio si sia reso inadempiente nel pagamento dei contributi dovuti o di qualsiasi altro impegno contratto nei confronti della “Cassa” e quando si sia reso responsabile di frodi tentate o consumate ai danni della “Cassa” stessa, a prescindere dalle risultanze di eventuali responsabilità penali accertate nella sede competente e qualora il Socio si sia reso responsabile di comportamenti lesivi dell’immagine della “Cassa” e/o dei propri organi, configurando con ciò un’incompatibilità morale con la sua partecipazione all’ “Associazione”.

Contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il Socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale deve convocare le parti per una disamina degli addebiti ed esprimere un proprio lodo entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L’esclusione dà luogo alla perdita di qualsiasi diritto o pretesa vantati nei confronti della “Cassa”.

  

TITOLO III

ORGANI  DELLA  CASSA

 

Art. 11

Gli Organi della “Cassa” sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Collegio Sindacale;

  4. il Collegio dei Probiviri.

In aggiunta ai suddetti organi è previsto il Fiduciario Aziendale, quale figura che collabora al buon funzionamento dell’ “Associazione”.

 

Art. 12

L’Assemblea è l’organo sovrano.

L’Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Vi partecipano con diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti nel Libro dei Soci alla data dell’Assemblea e siano in pari con i versamenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega da altro Socio. La delega dovrà essere autenticata dal Fiduciario Aziendale o dal Presidente della “Cassa”.

Ogni Socio può rappresentare per delega non più di altri cinque Soci.

Il diritto di voto non ha limitazione alcuna e spetta su tutti gli argomenti di competenza dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, compreso l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi dell’ “Associazione”.

 

Art. 13

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

Spetta all’Assemblea ordinaria l’elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, nonché la decisione su tutti gli affari che le vengano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare l’approvazione del Regolamento e le sue modifiche.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta debbano prendersi deliberazioni modificative del presente Statuto.

La “Cassa” invierà annualmente, entro trenta giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea, copia del bilancio e delle relazioni accompagnatorie a tutte le Aziende di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

 

 

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l’Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale, oppure da un decimo dei Soci.

Nelle Assemblee devono essere posti all’ordine del giorno anche quegli argomenti e proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento per i quali sia pervenuta al Consiglio di Amministrazione, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea stessa, una richiesta firmata  rispettivamente da un minimo di 1/10 dei Soci per lo Statuto e di 1/20 dei Soci per il Regolamento.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’Assemblea e l’elenco delle materie da trattare.

I Fiduciari sono tenuti a divulgare la convocazione dell’Assemblea ai Soci della propria Azienda, compresi i Soci pensionati, con la massima celerità e capillarità.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, può anche indire, tranne che per l’elezione degli organi sociali, Assemblee ordinarie separate che saranno indicate di volta in volta nell’avviso di convocazione, tenuto conto sia degli opportuni criteri territoriali di raggruppamento dei Soci, sia del numero dei convocandi.

Dette assemblee devono essere indette almeno quindici giorni prima dell’Assemblea generale con l’osservanza delle modalità previste dal terzo comma del presente articolo. Esse sono valide se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 15 del presente Statuto.

Le Assemblee separate deliberano sulle materie che formano oggetto dello stesso ordine del giorno dell’Assemblea generale ed eleggono i Soci delegati a partecipare a detta Assemblea.

Spetterà un delegato ogni 10 soci aventi diritto al voto, o frazioni di essi.

Per lo svolgimento delle Assemblee separate vale quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del presente Statuto.

 

Art. 15

L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/5 dei Soci.

Se il numero dei Soci intervenuti è inferiore a quello prescritto, le Assemblee (ordinaria e straordinaria), già indette in seconda convocazione nel solito luogo e con lo stesso ordine del giorno, sono valide:

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per l’Assemblea ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, direttamente o per delega;

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per l'Assemblea straordinaria, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

 

Art. 16

Le deliberazioni vengono prese:

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nelle Assemblee ordinarie, a maggioranza (metà più uno dei votanti);

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nelle Assemblee straordinarie, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, salvo quanto previsto dall’articolo 38 del presente Statuto (scioglimento dell’”Associazione”).

 

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede l’Assemblea, salvo diversa designazione da parte della stessa.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione funge da segretario dell’Assemblea, salvo diversa designazione da parte della stessa.

Il Presidente ha il compito di constatare la validità o meno dell’Assemblea e di proporre, ove occorra, la designazione di due Soci scrutatori, per l’accertamento della regolarità delle votazioni e dei loro risultati.

Le manifestazioni di voto dell’Assemblea possono essere espresse in forma palese o segreta. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri dovranno essere sempre a scrutinio segreto.

L’esito di ogni votazione è proclamato dal Presidente.

 

Art. 18

Per ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove occorra, dai due scrutatori.

Il verbale fa fede per le deliberazioni prese dall’Assemblea.

Copia del verbale delle delibere assembleari è reso pubblico ai Soci mediante affissione nella sede dell’ “Associazione” per almeno otto giorni successivi alla delibera stessa e mediante invio di una copia ad ogni Fiduciario. I Soci, anche assenti o dissenzienti, possono consultare tale verbale.

 

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di conoscere gli orientamenti dei Soci su problemi particolari, può deliberare di indire “referendum” tra i Soci stessi, stabilendone le modalità di effettuazione.

 

Art. 20

A decorrere dal 2010 il Consiglio di Amministrazione, che è formato da cinque componenti, sarà costituito:

bullet

da quattro membri, eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci;

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da un membro, che assume la carica di Vice Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti istituzionali delle Aziende, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il Consiglio, con almeno tre voti favorevoli, elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione espletano il loro mandato a titolo completamente gratuito e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento del mandato. 

Il Consiglio sarà validamente eletto in Assemblea se in questa avrà espresso il voto, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono esonerati dal prestare cauzione.

I Soci possono esprimere massimo 4 (quattro) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

  1. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

  2. il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado con altro amministratore. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

L'amministratore non può partecipare alla votazione inerente questioni che lo riguardano o riguardano il proprio coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado.

 

Art. 21

Compete al Consiglio di Amministrazione:

bullet

redigere annualmente il bilancio consuntivo della “Cassa”, con evidenza di entrate, prestazioni, spese e fondi di riserva, da illustrare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

bullet

predisporre annualmente il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

bullet

predisporre le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento, da illustrare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della “Cassa”, salvo quanto, per legge o per Statuto, sia di competenza dell’Assemblea dei Soci.

Ha altresì facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nonché di autorizzare la “Cassa” a stare attivamente o passivamente in giudizio.

 

Art. 22

Il Presidente rappresenta la “Cassa” di fronte ai Soci ed a terzi, ed ha la firma sociale.

Il Presidente, con la firma abbinata al Segretario o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, impegnando la “Cassa” potrà tra l’altro:

  1. emettere e girare assegni di conto corrente, girare e quietanzare assegni circolari, vaglia ed ogni altro titolo;

  2. esigere somme da chiunque dovute, riscuotere mandati di pagamento rilasciando quietanza;

  3. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e tutti quelli che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.

Il Presidente ha il compito di sorvegliare l’andamento della “Cassa”, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e, nei casi d’urgenza – d’accordo con almeno due consiglieri – adottare tutti quei provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio, riferendone a questo, per la ratifica, nella prima riunione utile.

Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente, che ne fa le veci e ne assume tutti i poteri.

La firma del Vice Presidente fa presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente.

 

Art. 23

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono almeno una volta al trimestre o quando ne venga fatta richiesta da 2/5 dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso che deve essere inviato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato.

Il Collegio Sindacale deve essere avvertito con le stesse modalità.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica alla seconda assenza ingiustificata consecutiva.

 

Art. 24

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.

Il verbale, che dovrà essere redatto per ogni riunione, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 25

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci effettivi eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci.

A decorrere dal 2010 il Collegio Sindacale, che è formato da tre componenti, sarà costituito:

bullet

da due membri, eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci;

bullet

da un membro, che assume la carica di Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti istituzionali delle Aziende, in rappresentanza dei datori di lavoro.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni.

Tutti i membri del Collegio Sindacale espletano il loro mandato a titolo completamente gratuito e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento del mandato.

Il Collegio Sindacale sarà validamente eletto in Assemblea se in questa avrà espresso il voto, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

I Sindaci intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, vigilano sull’amministrazione della “Cassa” ed esaminano ed esprimono il parere sul bilancio.

I Soci possono esprimere massimo 2 (due) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio:

  1. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

  2. il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado con:

- altro sindaco. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze;

- un componente del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 26

Le riunioni del Collegio Sindacale avvengono almeno una volta al trimestre.

I membri del Collegio Sindacale decadono dalla carica alla seconda assenza ingiustificata consecutiva.

 

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci tra i Soci stessi che siano iscritti alla Cassa Mutua da almeno cinque anni, con preferenza per coloro che abbiano ricoperto in passato nella “Cassa” incarichi amministrativi o di controllo, o che abbiano conseguito diploma di laurea in materie giuridiche.

I Probiviri durano in carica tre anni.

Tutti i membri del Collegio dei Probiviri espletano il loro mandato a titolo completamente gratuito e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento del mandato.

I Soci possono esprimere massimo 3 (tre) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.

Non può essere nominato proboviro, e se nominato decade dal suo ufficio:

  1. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

  2. il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado con:

bullet

altro proboviro. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze;

bullet

un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

Il proboviro non può partecipare all'istruttoria e alla votazione inerente questioni che lo riguardano o riguardano il proprio coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare insindacabilmente sulle eventuali diatribe tra i Soci e la “Cassa”.

In caso di controversia ogni Socio è tenuto a rivolgersi a tale Organo.

Il ricorso ad organi giudiziari esterni legittimerà l’immediata esclusione del Socio stesso dall’ ”Associazione”.

 

Art. 28

In caso di vacanza di uno o più posti, sia per dimissioni che per qualsiasi altro motivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimangono, purché siano almeno in numero di tre, procedono, surrogando i mancanti, fino:

bullet

alla prima Assemblea dei Soci, nella quale si dovrà procedere all’elezione delle cariche di nomina assembleare rimaste vacanti;

bullet

alla nuova designazione da parte della FTBCC, qualora sia vacante la carica di Vice Presidente.

Se i posti vacanti sono più di due, i rimanenti amministratori devono convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche vacanti, entro un mese dalla vacanza del terzo posto.

Analogamente, sia per il Collegio Sindacale che per il Collegio dei Probiviri, in caso di vacanza di un posto, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, i componenti di detti organi procedono, surrogando il mancante, fino:

bullet

alla prima Assemblea dei Soci, nella quale si dovrà procedere all’elezione della carica di nomina assembleare rimasta vacante;

bullet

alla nuova designazione da parte della FTBCC, qualora sia vacante la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Se i posti vacanti sono più di uno, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche vacanti, entro un mese dalla vacanza del secondo posto.

 

Art. 29

In tutte le Aziende dove sono presenti i Soci, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Fiduciari scegliendoli fra i Soci stessi, dopo aver verificato la disponibilità all’accettazione dell’incarico.

L’esistenza di un Fiduciario Aziendale, per motivi di organizzazione e di controllo, è condizione necessaria per l’espletamento delle pratiche di rimborso.

La carica di Fiduciario della “Cassa” è espletata a titolo completamente gratuito.

Il Fiduciario, tuttavia, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento di particolari mansioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Fiduciario può essere revocata in qualsiasi momento ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 30

Al Fiduciario è conferito il compito di rappresentare la “Cassa” nell’espletamento di mansioni interne e nei rapporti fra Soci e “Cassa”, salvo diverso mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fiduciario è tenuto a:

bullet

raccogliere ed inoltrare sollecitamente alla “Cassa” le domande presentate dai Soci;

bullet

tenere aggiornato l’elenco dei Soci residenti nella propria giurisdizione;

bullet

curare che le domande dei Soci, ove ciò sia richiesto o ritenuto necessario, vengano corredate dai relativi documenti giustificativi;

bullet

-   esprimere per iscritto, anche a seguito di esplicita richiesta che gli pervenisse dal Consiglio di Amministrazione, il suo motivato parere sulla concedibilità o meno di contributi, nonché sulle cause che, a suo giudizio, possono aver determinato nel Socio la necessità di ricorrere alla “Cassa”;

bullet

soddisfare sollecitamente ogni e qualsiasi richiesta di indagine e di accertamento che gli pervenisse da parte degli organi amministrativi;

bullet

-  segnalare al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie che, a suo giudizio, fossero ritenute utili nell’interesse della “Cassa” per migliorare le relazioni con i Soci;

bullet

-  divulgare le convocazioni delle Assemblee e le circolari che il Consiglio di Amministrazione gli invierà;

bullet

svolgere le funzioni di propria competenza e trattare i dati sensibili con la massima cura e riservatezza.

 

 

TITOLO IV

FONDO  COMUNE,  OPERAZIONI

 

Art. 31

I mezzi finanziari della “Cassa” sono costituiti:

  1. dai contributi degli associati;

  2. dai contributi, ordinari o straordinari, erogati dalle Aziende di cui all’articolo 1 del presente Statuto;

  3. da lasciti, donazioni, erogazioni varie.

 

Art. 32

La “Cassa” può compiere le seguenti operazioni di impiego dei mezzi finanziari, al fine di conservare e rafforzare l’integrità patrimoniale per la realizzazione degli scopi istituzionali:

  1. investimenti in titoli del debito pubblico ed in valori mobiliari di largo mercato e/o quotati in borsa;

  2. ogni altra operazione di qualsiasi natura, consentita dalla normativa di legge sugli enti non commerciali, tesa a conseguire l’oggetto del presente Statuto.

 

Art. 33

Le modalità per l’esame, l’approvazione e lo svolgimento dell’assistenza materiale e morale agli associati e alle loro famiglie, non espressamente contemplate dal Regolamento, verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

 

Art. 34

Gli esercizi sono annuali e si chiudono il 31 dicembre.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il rendiconto consuntivo, accompagnato da una propria relazione, da sottoporre alla verifica del Collegio Sindacale.

Il rendiconto deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Quando speciali ragioni lo richiedano, i termini di cui sopra possono essere prorogati di un mese.

Copia del bilancio e delle relazioni deve essere depositata almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea di approvazione, presso la sede dell’ “Associazione” e presso ogni Fiduciario di Azienda associata. I Soci hanno diritto di consultarlo, ma hanno l’obbligo della riservatezza.

 

 

TITOLO V

LIMITAZIONI

 

Art. 35

La “Cassa” risponde unicamente con il suo patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei Soci.

Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti degli organi statuari, ad eccezione dell’ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

 

Art. 36

Nel caso che un dipendente della “Cassa” venga eletto nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale o nel Collegio dei Probiviri e accetti l’incarico, il rapporto di lavoro è sospeso per il tempo di permanenza nella carica.

 

 

TITOLO VI

EVENTI  ECONOMICI  ECCEZIONALI

 

Art. 37

Nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali per i quali la “Cassa” non sia in grado di far fronte economicamente alle prestazioni previste dal Regolamento, sarà indetta un’Assemblea straordinaria che dovrà deliberare sul comportamento da seguire.

 

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO  DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 38

Lo scioglimento della “Cassa” può avvenire, oltre che per i casi previsti dall’articolo 2 del presente Statuto (numero dei Soci inferiore a trenta), solo per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

L’Assemblea che ha all’ordine del giorno lo scioglimento della “Cassa” può essere richiesta da almeno 4/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione, da almeno 2/3 dei membri del Collegio Sindacale o da almeno 4/5 dei Soci.

L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dandone avviso a tutti i Soci almeno venti giorni prima della riunione, con lettera raccomandata che indichi la data, il luogo, l’ora di convocazione e l’ordine del giorno.

L’assemblea è valida, in prima e/o in seconda convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 4/5 dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro Socio.

La delibera di scioglimento della “Cassa” è valida solamente se approvata dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 degli iscritti al voto.

In ogni caso, in ipotesi di scioglimento della “Cassa” per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra “Associazione” con finalità analoga o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge n° 662 del 23/12/1996, o ad altra destinazione se imposta per legge.