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REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 MAGGIO 2011
INDICE Titolo 1 Destinatari delle prestazioni Art. 1 - Destinatari Art. 2 - Soci dipendenti Art. 3 - Soci pensionati e in attesa di pensione Art. 3 bis - Soci ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà BCC Art. 4 - Soci licenziati per motivi di salute Art. 5 - Familiari di Soci deceduti Art. 6 - Coniugi e conviventi more uxorio non a carico Art. 6 bis - Figli conviventi non a carico Art. 7 - Familiari a carico Titolo 2AssistenzaArt. 8 - Modalità di rimborso Art. 8 bis - Modalità di rimborso particolari Art. 9 - Esame delle richieste di rimborso Art. 9 bis - Decesso Art. 10/a - Interventi chirurgici, aborto terapeutico, chirurgia odontoiatrica, Art. 10/b - Analisi, accertamenti diagnostici, agopuntura, chiropratica, osteopatia, fisoiterapia, cure termali Art. 10/c - Diaria per ricovero Art. 10/d - Ricovero senza intervento chirurgico Art. 10/e - Parto non cesareo Art. 10/f - Trasporto/recupero ammalato/infortunato in Italia Art. 10/g - Trasporto/recupero ammalato/infortunato all'estero Art. 10/h - Day hospital, day surgery, osservazione breve presso pronto soccorso, pre-opedalizzazione e dimissione protetta Art. 10/i - Parto cesareo Art. 10/l - Chemioterapia, radio, ipermia oncologica Art. 10/m - Gravidanza Art. 10/n - Inseminazione/fecondazione assistita Art. 11/a - Grandi interventi chirurgici Art. 12/a - Cure odontoiatriche. Art. 12/b - Lenti da vista Art. 12/c - Lenti per ametropie elevate Art. 13/a - Sussidi ottici, ortesi e ausili ortopedici Art. 13/b - Cure ortodontiche Art. 13/c - Arti e organi artificiali Art. 13/d - Apparecchi acustici Art. 14/a - Visite mediche, prestazioni sanitarie e rilascio certificazioni Art. 15/b - Spese dell’accompagnatore Art. 15/c - Rimborso spese viaggio per Grande intervento chirurgico Art. 15/d - Rimborso spese trasferta per accertamenti specialistici a malati con patologie croniche Art. 16 - Anticipo spese di ricovero Art. 17 - Stato di non autosufficienza Art. 18 - Prestazioni straordinarie correlate a stati di non autosufficienza di cui alla polizza LTC Art. 19 - Prestazioni riabilitative per disabili
Elenco Grandi Interventi Chirurgici (art. 11/a) Elenco Professioni sanitarie (art. 14/a) Certificazione reddituale coniuge/convivente more-uxorio/figlio convivente, non a carico Tabella per determinazione quota annua pensionati
1. Lo Statuto della Cassa Mutua Toscana BCC, recita:- all’articolo 2: Il funzionamento della “Cassa”, le condizioni, la natura e le modalità delle prestazioni sono precisati in un apposito Regolamento;- all’articolo 6: Nella domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere dichiarato di accettare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento e di ottemperare alle prescrizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione per la sua applicazione; - all’articolo 7: I Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di collaborare al buon andamento dell’ “Associazione”. Lo Statuto, pubblicato sul sito della Cassa Mutua Toscana BCC (www.mutuabcc.it), viene inviato ai Soci, dopo ogni sua variazione, presso le rispettive Aziende (sulla casella di posta individuale o tramite il Fiduciario aziendale, che è tenuto a curarne la distribuzione). 2. Il presente Regolamento si compone di 41 articoli e 4 allegati fino a sua modificazione, avvenuta da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Regolamento, pubblicato sul sito della Cassa Mutua Toscana BCC (www.mutuabcc.it), viene inviato ai Soci, dopo ogni sua variazione, presso le rispettive Aziende (sulla casella di posta individuale o tramite il Fiduciario aziendale, che è tenuto a curarne la distribuzione). 3. Le richieste di rimborso devono essere corredate della documentazione medica prevista dal presente Regolamento e inviate alla Cassa Mutua Toscana BCC nei termini stabiliti dallo stesso. Qualunque manomissione della documentazioni medica e/o di spesa sarà sanzionata, facendo decadere ogni possibilità di rimborso (vedi articolo 8 - Norme generali e modalità di rimborso generali). 4. Le richieste di rimborso non in regola con le norme del presente Regolamento o successivamente risultate non conformi alla luce degli accertamenti disposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento medesimo, verranno respinte. 5. Le richieste di rimborso vanno compilate sull’apposita modulistica predisposta dalla Cassa Mutua Toscana BCC e scaricabile dal sito all’indirizzo www.mutuabcc.it. 6. I documenti di spesa, ricevute, parcelle, fatture e simili, per essere rimborsabili devono essere conformi alla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Per usufruire dei benefici della Cassa Mutua Toscana BCC, la documentazione dovrà essere prodotta sempre e solo in originale. 7. La Cassa Mutua Toscana BCC rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in ciascun articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste. Limiti delle prestazioni sono espressi all’articolo 8 del presente Regolamento. 8. La Cassa Mutua Toscana BCC, in relazione alle prestazioni per le quali viene presentata domanda di rimborso, si riserva di richiedere ulteriore documentazione inerente patologie, esami, analisi, spese e quant’altro ritenuto necessario per la definizione della pratica (vedi articolo 9 - Esame delle richieste di rimborso), nonché la possibilità di sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa. In caso di mancato adempimento di quanto richiesto, la Cassa non procederà al rimborso. 9. Sono esclusi dal rimborso bolli, IVA, c.a.p. e simili, con la sola eccezione delle spese per Grandi interventi chirurgici di cui all’articolo 11/a, per i quali essi sono ammessi. L’eventuale IVA non evidenziata separatamente verrà scorporata (vedi articolo 8 - Norme generali e modalità di rimborso generali).
TITOLO IDESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
(Destinatari)
Destinatari delle prestazioni sono: - i Soci dipendenti in servizio; - i Soci ex dipendenti in quiescenza o collocati a riposo in attesa di pensione; - i Soci ex dipendenti ammessi al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo” istituito presso l’INPS; - i Soci licenziati per motivi di salute; - gli orfani e il coniuge o il convivente more-uxorio dei Soci deceduti; - il coniuge non fiscalmente a carico od il convivente more-uxorio del Socio, con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, con esclusione di quelli già destinatari della contrattazione collettiva per dipendenti B.C.C.; - i figli non fiscalmente a carico, conviventi con il Socio o con l’altro genitore, in caso di separazione/divorzio, purchè non coniugati nè conviventi more uxorio; - il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more-uxorio del Socio con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico; - i figli del Socio, senza reddito o con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerati a carico. Ai fini della determinazione del reddito annuale non devono essere considerati gli assegni di mantenimento, i redditi di natura esclusivamente catastale (rientrano, quindi, nel computo eventuali canoni di locazione percepiti) e le borse di studio.
(Soci dipendenti)
Si intendono Soci dipendenti tutti i prestatori di lavoro subordinato presso una delle aziende indicate all’articolo 3 dello statuto. Ogni Socio dipendente, all’atto dell’iscrizione, si impegna a versare, mediante ritenuta in busta paga, per il periodo che rimane associato alla “Cassa”, un contributo mensile fisso di 11,00 euro, più un contributo percentuale dello 0,50% calcolato sulla retribuzione lorda, dedotti gli eventuali straordinari, le indennità varie e gli arretrati. Tale quota non sarà dovuta dal Socio che si trovi in una delle situazioni di sospensione della retribuzione avvenuta a norma dell’articolo 9 dello Statuto, casi b2 (aspettativa ottenuta a norma di contratto), b3 (espletamento del servizio militare obbligatorio o del servizio sostitutivo civile) e b4 (gravidanza e puerperio, adozione e affidamento preadottivo). A decorrere dal 1° gennaio 2009: a) ogni Socio dipendente delle Aziende di cui all’articolo 3, lettera a), punti 1, 3 e 4, dello Statuto si vedrà riconosciuta mensilmente in busta paga una riduzione del contributo individuale di cui al secondo comma del presente articolo (0,50% + 11 euro), fino ad un importo massimo di 250,00 euro all’anno, per effetto della maggiorazione (pari a 250,00 euro) stabilita dalla contrattazione integrativa di secondo livello locale; b) ogni Socio dipendente delle Aziende di cui all’articolo 3, lettera a), punto 2, dello Statuto continuerà a versare alla Cassa il contributo individuale di cui al secondo comma del presente articolo (0,50% + 11 euro), senza la riduzione del contributo individuale di cui al precedente punto a) qualora le Aziende di appartenenza fossero tenute esclusivamente al versamento del contributo definito dalla contrattazione collettiva nazionale. Fermo restando quanto sopra, il Socio dovrà garantire alla "Cassa" il versamento dell'eventuale maggior contributo aziendale definito dal CSLL rispetto a quello definito dal CCNL non coperto dall'Azienda medesima; c) ogni Socio dipendente delle Aziende di cui all’articolo 3, lettera a), punto 5, dello Statuto si vedrà riconosciuta mensilmente in busta paga una riduzione del contributo individuale di cui al secondo comma del presente articolo (0,50% + 11 euro), fino ad un importo massimo di 250,00 euro all’anno, a patto che l’Azienda versi alla Cassa l’importo posto a carico del datore di lavoro maggiorato della speciale quota stabilita per le aziende non aderenti alla FTBCC (pari a 600,00 euro) dalla contrattazione integrativa di secondo livello locale. Tuttavia, qualora l’Azienda non provveda a versare la speciale quota prevista per le aziende non aderenti alla FTBCC, ma si limiti a versare la maggiorazione stabilita per le Aziende aderenti alla FTBCC (pari a 250,00 euro), ogni Socio dipendente potrà rimanere iscritto continuando a versare alla Cassa il contributo individuale di cui al secondo comma del presente articolo (0,50% + 11 euro) senza la riduzione di cui al primo periodo della presente lettera c).
(Soci pensionati e in attesa di pensione)
Si intendono Soci pensionati i dipendenti collocati a riposo con diritto alla corresponsione della pensione da parte dell’INPS. Per il mantenimento dell’iscrizione è necessario che venga inoltrata richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Socio pensionato si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale calcolato sull’importo lordo annuo della pensione INPS derivante dal lavoro bancario svolto (escluso, quindi, pensioni o assegni di invalidità percepiti a qualsiasi altro titolo) e risultante dal modello O/Bis M, arrotondato all’euro superiore. Il contributo viene determinato sulla base delle percentuali di cui all’Allegato D al presente Regolamento[1]. Il versamento, effettuato a titolo di contributo, è a fondo perduto. In caso di collocamento a riposo avvenuto nel corso dell’anno, dopo il versamento, da parte dell’Azienda, del contributo contrattuale, il Socio pensionato è esonerato dal pagamento della quota individuale fino alla fine dell’anno in corso. In caso di collocamento a riposo avvenuto prima del versamento, da parte dell’Azienda, del contributo contrattuale, il Socio pensionato è tenuto al pagamento della quota individuale per l’anno in corso. Il Socio pensionato che non intendesse mantenere l’iscrizione alla “Cassa” perde ogni diritto anche per gli anni futuri. Il Socio pensionato che svolge attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata) si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale pari al 2,2% sull’importo lordo annuo della pensione INPS derivante dal lavoro bancario svolto e risultante dal modello O/Bis M, arrotondato all’euro superiore (vedi Allegato D al presente Regolamento). Si intendono Soci collocati a riposo in attesa di pensione i dipendenti cessati dal lavoro ai quali manchi alla data di erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia (finestra) un periodo non superiore a 60 (sessanta) mesi. Per il mantenimento dell’iscrizione è necessario che venga inoltrata richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Socio collocato a riposo in attesa di pensione: - che non svolge attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata), si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale pari all'1,1% della retribuzione tabellare annua lorda propria dell’inquadramento del Socio (qualifica e scatti di anzianità) al momento della cessazione dal lavoro, in rapporto alla tipologia di contratto applicato in quel momento, arrotondato all’euro superiore; - che svolge un’attività lavorativa parasubordinata con una delle Aziende indicate all’articolo 3 dello Statuto, si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale pari al 2,2% della retribuzione tabellare annua lorda propria dell’inquadramento del Socio (qualifica e scatti di anzianità) al momento della cessazione dal lavoro, in rapporto alla tipologia di contratto applicato in quel momento, arrotondato all’euro superiore. L’entità del contributo rimane invariata fino al momento di liquidazione della pensione da parte dell’INPS. Il versamento, effettuato a titolo di contributo, è a fondo perduto. In caso di collocamento a riposo in attesa di pensione avvenuto nel corso dell’anno, dopo il versamento, da parte dell’Azienda, del contributo contrattuale, il Socio è esonerato dal pagamento della quota individuale fino alla fine dell’anno in corso. In caso di collocamento a riposo in attesa di pensione avvenuto prima del versamento, da parte dell’Azienda, del contributo contrattuale, il Socio è tenuto al pagamento della quota individuale per l’anno in corso. Il Socio collocato a riposo in attesa di pensione che non intenda mantenere l’iscrizione alla “Cassa” perde ogni diritto anche per gli anni futuri.
Art. 3 bis(Soci ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà BCC)
I Soci dipendenti ammessi a fruire dell’erogazione – da parte del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo” istituito presso l’INPS – di assegni straordinari per il sostegno del reddito e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla Legge n. 662/1996, articolo 2, comma 28, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, possono chiedere di rimanere iscritti alla “Cassa”, purché negli ultimi 60 (sessanta) mesi vi siano stati iscritti ininterrottamente. Per il mantenimento dell’iscrizione è necessario che venga inoltrata richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Socio ammesso al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo” si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale pari al 2,2% dell’importo netto annuo dell’assegno erogato dal “Fondo”, arrotondato all’euro superiore. L’entità del contributo rimane invariato per tutta la durata dell’applicazione delle provvidenze da parte del “Fondo”. Il versamento, effettuato a titolo di contributo, è a fondo perduto. In caso di ammissione ai benefici delle prestazioni del “Fondo” avvenuto nel corso dell’anno, dopo il versamento alla “Cassa”, da parte dell’Azienda, del contributo contrattuale, il Socio è esonerato dal pagamento della quota individuale fino alla fine dell’anno in corso. In caso di ammissione ai benefici delle prestazioni del “Fondo” avvenuto prima del versamento alla “Cassa”, da parte dell’Azienda, del contributo contrattuale, il Socio è tenuto al pagamento della quota individuale per l’anno in corso. L’eventuale sopravvenuta decadenza anticipata dai benefici del “Fondo”, che non dia luogo all’immediata maturazione del diritto a forma pensionistica a carico dell’INPS, impedisce al Socio il mantenimento dell’iscrizione alla “Cassa” anche per gli anni futuri. In questo caso non è dovuta al Socio la restituzione del contributo annuale eventualmente versato.
(Soci licenziati per motivi di salute)
I Soci che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi di salute (licenziamento per superamento del comporto per malattia e/o infortunio, sopravvenuta inabilità al lavoro, ecc.) possono rimanere associati alla “Cassa” indipendentemente dall’anzianità associativa maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purché non svolgano altra attività lavorativa (sia in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o libero professionale). Per il mantenimento dell’iscrizione è necessario che venga inoltrata richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Socio che abbia risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi di salute si impegna a versare, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, un contributo annuale calcolato sulla pensione INPS o sull’assegno d’invalidità eventualmente erogatogli, con le stesse modalità previste per il Socio pensionato e arrotondato all’euro superiore, o, in assenza di tale pensione o assegno, un contributo annuale in cifra fissa pari a 100,00 euro. Il versamento, effettuato a titolo di contributo, è a fondo perduto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute avvenuta nel corso dell’anno, il Socio è esonerato dal pagamento di qualsiasi quota associativa fino alla fine dell’anno in corso.
Art. 5(Familiari di Soci deceduti)
In caso di decesso del Socio possono rimanere destinatari delle prestazioni della “Cassa” coloro che ne erano destinatari al momento della morte del Socio, compreso il nascituro. Fino al termine dell’anno solare in cui si è verificato il decesso tali familiari sono esonerati dal versamento di qualsiasi contributo. Dall’anno successivo i figli del Socio deceduto senza reddito o con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerati a carico rimangono beneficiari di tutte le prestazioni e sono esonerati dal versamento di qualsiasi contributo. I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio formano un nuovo nucleo familiare e di conseguenza perdono i requisiti per rimanere beneficiari delle prestazioni della “Cassa”, a partire dalla data dell’evento. Il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente more-uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico che intenda rimanere beneficiario di tutte le prestazioni della “Cassa”, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, redigendo la domanda su apposito modello, e versare un contributo annuo in cifra fissa pari a quello versato dai Soci per l’estensione delle prestazioni al coniuge non fiscalmente a carico o al convivente more-uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, secondo le modalità e nei tempi decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il coniuge fiscalmente a carico o il convivente more-uxorio senza reddito o con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico che intenda rimanere beneficiario di tutte le prestazioni della “Cassa”, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, redigendo la domanda su apposito modello, e versare un contributo annuale calcolato sulla pensione di reversibilità INPS eventualmente erogata con le stesse modalità previste per il Socio pensionato e arrotondato all’euro superiore, con un massimo pari alla misura di cui al comma precedente. In assenza di tale pensione, l’importo da versare è pari a quello versato dai Soci per l’estensione delle prestazioni al coniuge non fiscalmente a carico o al convivente more-uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico. Il tutto, secondo le modalità e nei tempi decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il coniuge che contrae nuovo matrimonio forma un nuovo nucleo familiare e di conseguenza perde i requisiti per rimanere beneficiario delle prestazioni della “Cassa”, a partire dalla data dell’evento.
(Coniugi e conviventi more uxorio non a carico)
I Soci che intendano estendere le prestazioni della “Cassa” al proprio coniuge non fiscalmente a carico o al convivente more-uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, dovranno farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione redigendo la domanda su apposito modello e versare un contributo in cifra fissa approvato dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità e nei tempi decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo sarà dovuto anche nel caso di sospensione temporanea della retribuzione del Socio che non dia luogo alla decadenza disciplinata dall’articolo 9 dello Statuto. Limitatamente ai Soci non attivi, il contributo di cui al presente articolo è calcolato sulla base della quota in essere all’inizio dell’anno di riferimento. La domanda di estensione delle prestazioni della “Cassa” ai soggetti di cui al presente articolo sarà accolta, con decorrenza immediata delle prestazioni medesime rispetto al versamento del contributo, quando: - il coniuge risulti continuativamente non fiscalmente a carico del Socio da meno di due anni; - il convivente more-uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico conviva con il Socio da meno di due anni; Il Socio è tenuto a presentare idonea certificazione attestante l’esistenza del requisito e a fornire le eventuali integrazioni di documentazione richieste dal Consiglio di Amministrazione. Qualora le suddette condizioni si verifichino da più di due anni, il Socio potrà ugualmente estendere le prestazioni della “Cassa” a tali soggetti. In questo caso, pur essendo tenuto al versamento del contributo di cui al presente articolo, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi di effettiva contribuzione. A partire dal 1° gennaio 2012, in caso di nuova estensione delle prestazioni al coniuge non fiscalmente a carico o al convivente more uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, già in precedenza destinatario delle prestazioni ai sensi del presente articolo, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi di effettiva contribuzione (carenza). La presente carenza non si applica qualora il soggetto provenga direttamente dalla categoria dei familiari a carico. Qualora il Socio comprovi entro il mese di gennaio, con apposita dichiarazione, che il proprio coniuge o convivente more-uxorio (che non eserciti attività di lavoro autonomo, libera professione, impresa), pur essendo non fiscalmente a carico, ha percepito nell’anno precedente un reddito complessivo lordo non superiore a 7.000,00 euro, la “Cassa” rimborserà la quota annua versata, fatti salvi gli adempimenti fiscali del caso. La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata utilizzando l’Allegato C al presente Regolamento (certificazione reddituale con valore di atto notorio) da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere. Per garantire la stabilità patrimoniale della “Cassa”, la gestione della presente categoria, congiuntamente a quella dei figli conviventi non fiscalmente a carico (articolo 6 bis), dovrà mantenere un equilibrio finanziario fra il complesso delle entrate per contributi e il complesso delle uscite per erogazioni, calcolato sui dati economici dell’anno precedente per l’anno in corso. Il Consiglio di Amministrazione porterà in ratifica alla prima Assemblea ordinaria dei Soci l’adeguamento di tale contributo annuale. Chiarimento a verbale Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall'anagrafe comunale, dimora abitualmente con il Socio e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. Ai fini dell'applicazione della disposizione del presente Regolamento, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.
(Figli conviventi non a carico)
I Soci che intendano estendere le prestazioni della “Cassa” ai figli conviventi non fiscalmente a carico, non coniugati né conviventi more uxorio, dovranno farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, redigendo la domanda su apposito modello, e versare un contributo pro capite in cifra fissa approvato dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità e nei tempi decisi dal Consiglio di Amministrazione. I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio formano un nuovo nucleo familiare e di conseguenza perdono i requisiti per rimanere beneficiari delle prestazioni della “Cassa”, a partire dalla data dell’evento. Limitatamente ai Soci non attivi, il contributo di cui al presente articolo è calcolato sulla base della quota in essere all’inizio dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione della convivenza avvenuta in corso d’anno, non è dovuta al Socio, da parte della “Cassa”, la restituzione del contributo annuale precedentemente versato. Il contributo sarà dovuto anche nel caso di sospensione temporanea della retribuzione del Socio che non dia luogo alla decadenza disciplinata dall’articolo 9 dello Statuto. La domanda di estensione delle prestazioni della “Cassa” ai soggetti di cui al presente articolo sarà accolta, con decorrenza immediata delle prestazioni medesime rispetto al versamento del contributo, quando: - i figli risultino continuativamente non fiscalmente a carico del Socio da meno di due anni. Il Socio è tenuto a presentare idonea certificazione attestante l’esistenza del requisito e a fornire le eventuali integrazioni di documentazione richieste dal Consiglio di Amministrazione. Qualora le suddette condizioni si verifichino da più di due anni, il Socio potrà ugualmente estendere le prestazioni della “Cassa” a tali soggetti. In questo caso, pur essendo tenuto al versamento del contributo di cui al presente articolo, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi di effettiva contribuzione. A partire dal 1° gennaio 2012, in caso di nuova estensione delle prestazioni al figlio convivente non fiscalmente a carico, già in precedenza destinatario delle prestazioni ai sensi del presente articolo, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi di effettiva contribuzione (carenza). La presente carenza non si applica qualora il soggetto provenga direttamente dalla categoria dei familiari a carico. Qualora il Socio comprovi entro il mese di gennaio, con apposita dichiarazione, che il proprio figlio convivente (che non eserciti attività di lavoro autonomo, libera professione, impresa), pur essendo non fiscalmente a carico, ha percepito nell’anno precedente un reddito complessivo lordo non superiore a 7.000,00 euro, la “Cassa” rimborserà la quota annua versata, fatti salvi gli adempimenti fiscali del caso. La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata utilizzando l’Allegato C al presente Regolamento (certificazione reddituale con valore di atto notorio) da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere. Per comprovare il diritto ad estendere le prestazioni della “Cassa” ai soggetti di cui sopra il Socio dovrà produrre: - documento da cui risulti il rapporto di parentela del figlio con il Socio; - atto comprovante la effettiva coabitazione del figlio con il Socio, intendendo per tale la stabile convivenza, seppur in nuclei familiari distinti. Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla “Cassa” ogni variazione delle condizioni di diritto all’estensione delle prestazioni al figlio. Per garantire la stabilità patrimoniale della “Cassa”, la gestione della presente categoria, congiuntamente a quella dei coniugi non fiscalmente a carico e dei conviventi more-uxorio con reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerati a carico (articolo 6), dovrà mantenere un equilibrio finanziario fra il complesso delle entrate per contributi e il complesso delle uscite per erogazioni, calcolato sui dati economici dell’anno precedente per l’anno in corso. Il Consiglio di Amministrazione porterà in ratifica alla prima Assemblea ordinaria dei Soci l’adeguamento di tale contributo annuale.
(Familiari a carico)
Il coniuge e i figli fiscalmente a carico e il convivente more-uxorio senza reddito o con reddito proprio inferiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico, sono destinatari di tutte le prestazioni senza che il Socio debba versare alcuna quota aggiuntiva rispetto a quella di sua pertinenza. Tale previsione viene applicata anche ai minori per cui è in corso l’iter di adozione e per i quali lo stesso non si è ancora concluso, ai minori in regime di adozione a rischio giuridico e ai minori in affidamento secondo le vigenti disposizioni di legge. Per comprovare il diritto all’assistenza per il coniuge e i figli fiscalmente a carico o per il convivente more-uxorio, il Socio dovrà produrre copia di idoneo documento fiscale (mod. 730, Unico, CUD, dichiarazione rilasciata dall’Azienda per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta od altri documenti analoghi) e quant’altro gli venisse richiesto dal Consiglio d’Amministrazione. Nel momento in cui il familiare inizia a produrre reddito, il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla “Cassa”, la variazione delle condizioni fiscali. Qualora in sede di verifica annuale il familiare risulti avere un reddito proprio superiore al limite previsto dagli articoli 6 o 6 bis del presente Regolamento, il Socio è tenuto al pagamento del contributo annuale previsto dai medesimi articoli, indipendentemente dai rimborsi ricevuti. Non rientrano tra i familiari a carico di cui al presente articolo il coniuge o il convivente more uxorio e i figli che: - svolgano attività di imprenditore agricolo, indipendentemente dal reddito prodotto; - esercitino attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 67, punto 1, lettera m, del TUIR e conseguano un reddito annuo superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico. Per tali soggetti occorre fare riferimento alle previsioni degli articoli 6 o 6 bis del presente Regolamento.
TITOLO IIASSISTENZA
(Norme generali e modalità di rimborso)
Le domande per ottenere gli interventi devono essere circostanziate e corredate di documenti atti a giustificarne la richiesta. Esse, di regola, devono essere inoltrate per il tramite del Fiduciario della “Cassa”. Le prestazioni erogate dalla “Cassa” sulla base del presente Regolamento non possono comunque superare la cifra rimasta effettivamente a carico del Socio, dedotta dei contributi previsti dal Servizio Sanitario pubblico o da rimborsi effettuati da assicurazioni o da soggetti privati. Sono esclusi dal rimborso bolli, IVA, c.a.p. e simili, con la sola eccezione delle spese per Grandi interventi chirurgici di cui all’articolo 11/a, per i quali essi sono ammessi. L’eventuale IVA non evidenziata separatamente verrà scorporata. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per: - le prestazioni o la chirurgia plastica e stomatologica di carattere estetico per i neonati, fino al compimento del 3° anno di età; - le forme ricostruttive rese necessarie da infortunio; - le forme ricostruttive rese necessarie da intervento chirurgico non di tipo estetico, che rappresentano intervento a sé stante rispetto al precedente. Non è previsto il rimborso delle spese sostenute per: - le prestazioni o la chirurgia plastica e stomatologica di carattere estetico; - le prestazioni conseguenti agli interventi di cui sopra che abbiano prodotto ulteriori danni estetici; - la cura delle conseguenze di infortuni sofferti a causa di proprie azioni delittuose; - l’acquisto di qualsiasi tipo di medicinale, escluso quanto previsto dagli articoli 10/a, 10/d, 10/e, 10/i e 11/a. Tutti gli interventi compresi nel presente Regolamento concernono prestazioni di spesa sostenute dagli aventi diritto sia in Italia che all’estero, purché ammissibili secondo la legislazione italiana tempo per tempo vigente. Per le spese in valuta diversa dall'Euro i documenti di spesa (fatture, ricevute, parcelle e simili) verranno convertiti in valuta italiana al cambio del giorno di emissione della fattura/ricevuta di spesa, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi o, in mancanza, della Banca d’Italia. Per avere diritto alle prestazioni stabilite dal presente Regolamento è necessario presentare idonea documentazione fiscale di spesa (ricevuta, fattura o scontrino parlante). Il documento deve indicare la natura della prestazione o la descrizione dei beni acquistati, fatto salvo quanto ulteriormente o diversamente richiesto nei singoli articoli. Fatta salva la maggior sanzione prevista all’articolo 10 dello Statuto, qualunque manomissione della documentazione medica e/o di spesa fa decadere ogni possibilità di rimborso e può prevedere l’esclusione temporanea del Socio, con la conseguente sospensione dal diritto al rimborso delle prestazioni (per sé e per il proprio nucleo familiare), da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi, fermo restando l’obbligo di contribuzione. La durata dell’esclusione temporanea viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione mediante l’adozione di criteri uniformi e trasparenti. Il Socio è tenuto a restituire alla “Cassa” quanto percepito indebitamente a causa di errori o per qualsiasi altra irregolarità accertata dalla “Cassa” medesima. La richiesta di rimborso corredata della documentazione di spesa dovrà pervenire alla “Cassa”, pena il mancato accoglimento, entro: - il 30 aprile dell’anno in corso, limitatamente alle spese del 1° trimestre (recanti una data compresa fra il 1° gennaio e il 31 marzo); - il 31 agosto dell’anno in corso, limitatamente alle spese del 2° trimestre (recanti una data compresa fra il 1° aprile e il 30 giugno); - il 31 ottobre dell’anno in corso, limitatamente alle spese del 3° trimestre (recanti una data compresa fra il 1° luglio e il 30 settembre); - il 31 gennaio dell’anno successivo, limitatamente alle spese del 4° trimestre (recanti una data compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre). Gli originali di spesa sono restituiti al Socio, per il tramite dei Fiduciari, dopo la chiusura dell’esercizio e comunque in tempo utile per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi. In caso di particolari e comprovate situazioni, gli originali di spesa possono essere restituiti al Socio che ne abbia fatto richiesta scritta alla “Cassa” anche anticipatamente rispetto al suddetto termine. In sede di esame della richiesta pervenuta, al fine della determinazione del rimborso spettante al Socio, gli importi sono arrotondati all’euro inferiore. Per ogni prestazione erogata ai Soci viene trattenuta dalla “Cassa”, a parziale rimborso delle spese di istruttoria, la somma di: - 1,00 euro per rimborsi fino a 25,00 euro; - 1,50 euro per rimborsi superiori a 25,00 euro fino a 50,00 euro; - 2,00 euro per rimborsi superiori a 50,00 euro fino a 100,00 euro; - 3,00 euro per rimborsi superiori a 100,00 euro.
(Modalità di rimborso particolari)
La “Cassa”, in caso di presentazione da parte del Socio o dei suoi aventi causa di originali di spesa precedentemente rimborsati da altra cassa mutua, assicurazione sanitaria o simile, rimborserà tali spese in base alla percentuale tempo per tempo prevista dall’articolo di riferimento, fino alla concorrenza massima del 100% delle medesime, anche dopo la scadenza dei termini di presentazione di cui all’articolo 8 del presente Regolamento. E’ vietata la presentazione ad altra cassa mutua, assicurazione sanitaria o simile di spese già rimborsate dalla “Cassa”. L’inosservanza di detto divieto determinerà l’obbligo di restituzione, da parte del Socio, della somma precedentemente rimborsata. Il Socio o i suoi aventi causa hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla “Cassa” azioni di risarcimento di spese sanitarie intentate nei confronti di terzi (assicurazioni o soggetti privati) dal Socio medesimo o dai suoi familiari aventi diritto. Le spese sanitarie relative a sinistri, a seguito dei quali venga intrapresa l'azione risarcitoria nei confronti di terzi, devono essere prioritariamente presentate per il rimborso a detti soggetti. La “Cassa” interviene in subordine, anche dopo la scadenza dei termini di presentazione di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, rimborsando tali spese in base alla percentuale tempo per tempo prevista dall’articolo di riferimento, fino alla concorrenza massima del 100% delle spese medesime. Per le spese di cui al comma precedente la “Cassa” anticipa, su richiesta del Socio e dietro presentazione di idonea documentazione, un importo pari all’80% del contributo totale previsto dall’articolo di riferimento che dovrà essere restituito al momento dell’eventuale risarcimento da parte di terzi.
(Esame delle richieste di rimborso)
La “Cassa” esaminerà le pratiche garantendo l’assoluta riservatezza sul loro contenuto e, riscontrata la regolarità delle richieste, provvederà al rimborso mediante accredito sul conto corrente tramite bonifico bancario. Dell’esistenza delle condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per la concessione di ogni forma di assistenza, è giudice il Consiglio di Amministrazione il quale, prima di adottare le sue decisioni, ha facoltà di compiere o disporre, per ogni domanda, le indagini e gli accertamenti che riterrà opportuni, nonché di esigere l’eventuale integrazione dei documenti presentati.
Art. 9 bis(Decesso) Nel caso di morte del Socio o di un familiare di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, viene erogato un contributo pari a: - 100%, fino ad un importo massimo di 7.750,00 euro, delle spese sostenute per il recupero, trasferimento e/o rimpatrio della salma dal luogo di decesso al luogo di abituale dimora, nonché delle spese sostenute dall’eventuale accompagnatore per i propri spostamenti legati al recupero, trasferimento e/o rimpatrio della medesima. Tutte le spese, diverse da quelle di cui sopra, inerenti il funerale, la sepoltura o la cremazione sono escluse dalla suddetta provvidenza. Art. 10/a(Interventi chirurgici, aborto terapeutico, chirurgia odontoiatrica)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi subiscano interventi chirurgici, aborto terapeutico e alcune prestazioni chirurgico-odontoiatriche. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 90%, fino ad un importo massimo di 15.500,00 euro per nucleo familiare per anno, della spesa in ospedali, cliniche o simili, per: 1) intervento chirurgico (compreso aborto terapeutico). Tale rimborso comprende: - spese per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per diritti di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento; - spese per assistenza medica ed infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti, esami ed accertamenti diagnostici, sostenuti durante il periodo di degenza o in regime di preospedalizzazione; - spese per cure fisioterapiche e riabilitative, rese indispensabili dalla tipologia dell’intervento e debitamente prescritte, effettuate entro 180 (centottanta) giorni dall’evento e per una durata massima di terapia di 60 (sessanta) giorni di calendario. Nella fattura e/o ricevuta dovranno essere chiaramente indicate la correlazione con l’intervento chirurgico e le date di inizio e fine delle terapie eseguite. In mancanza di tali dati la prestazione verrà imputata all’articolo 10/b; - spese per rette di degenza ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura sanitaria. Sono escluse le spese riguardanti il comfort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi e di segreteria, l’IVA, i bolli e le spese non sanitarie; 2) prestazioni chirurgico-odontoiatriche, nelle tipologie e nei limiti sotto indicati: - estrazione di denti totalmente inclusi e degli ottavi (denti del giudizio), per un importo massimo di 400,00 euro di spesa ad estrazione; - asportazione di cisti odontogene, per un importo massimo di 260,00 euro di spesa ad asportazione; - apicectomia, per un importo massimo di 362,00 euro di spesa ad intervento; - intervento di rigenerazione guidata (escluso qualsiasi forma di implantologia), per un importo massimo di 775,00 euro di spesa a quadrante. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di relazione dettagliata preventiva e di radiografie eseguite prima e, limitatamente all’intervento di rigenerazione guidata, dopo l’intervento stesso. La mancanza di uno qualsiasi dei predetti documenti (relazione e radiografie) comporta automaticamente l’esclusione dal rimborso in base al presente articolo e il contestuale inserimento della spesa nell’articolo 12/a (cure odontoiatriche).
(Analisi cliniche, accertamenti diagnostici, agopuntura, chiropratica,osteopatia, prestazioni fisioterapiche, cure idrotermali)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi sottopongano ad analisi cliniche ed accertamenti diagnostici, agopuntura, chiropratica, osteopatia, prestazioni fisioterapiche e cure idrotermali. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75%, fino ad un importo massimo di 2.600,00 euro per nucleo familiare per anno, della somma spesa per: 1) analisi cliniche ed accertamenti diagnostici, compreso gli accertamenti radiologici effettuati per patologie odontoiatriche e/o parodontali (ortopanoramica, telecranio, tac dentascan, stratigrafia ATM, radiografie endorali periapicali). Sono esclusi dal rimborso le analisi cliniche e gli accertamenti diagnostici in gravidanza (in quanto ricompresi nell’articolo 10/m del presente Regolamento) e ogni tipo di indagine clinica tesa all’accertamento della paternità o della parentela; 2) agopuntura, solo se effettuata da medico chirurgo; 3) chiropratica, solo se effettuata da medico chirurgo o da dottore in chiropratica (Chiropratic D.O.); 4) osteopatia, solo se effettuata da medico chirurgo o da dottore in osteopatia (Osteopata D.O.);
5) prestazioni fisioterapiche (escluso
massaggi estetici e tecniche di massaggio dolce) resesi necessarie in
conseguenza di danno fisico comprovato e/o di patologia invalidante accertata,
soltanto se effettuate da medici chirurghi, fisioterapisti o massofisioterapisti
o se effettuate presso centri accreditati (medici, fisioterapici o
massofisioterapici). Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute
fiscali emesse da centri sportivi, piscine, palestre e luoghi similari anche se
di questi è responsabile/titolare un medico o un fisioterapista. - prescrizione medica in originale, con data non antecedente a 120 giorni dalla data della fattura, indicante la diagnosi e la prognosi (durata e/o numero dei trattamenti); - fattura o ricevuta, indicante il tipo di fisioterapia/massofisioterapia effettuata e la durata e/o il numero dei trattamenti.
Il trattamento con raggi UVA viene rimborsato
solo dietro prescrizione di un dermatologo in originale, con data non
antecedente a 120 giorni dalla data della fattura, indicante la diagnosi, le
modalità del trattamento e la durata della terapia.
- prescrizione in originale del medico specialista (angiologo, cardiovascolare, ecc.), con data non antecedente a 120 giorni dalla data della fattura, indicante la diagnosi e la durata del trattamento; - specifica documentazione diagnostica (RX, TAC, Doppler, RNM, ecc.); 6) riabilitazione/rieducazione funzionale, resesi necessarie in conseguenza di danno fisico comprovato e/o di patologia invalidante accertata, solo se effettuate da medici chirurghi, fisioterapisti o massofisioterapisti o se effettuate presso centri fisioterapici, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni di calendario nell’arco dell’anno. Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute fiscali emesse da centri sportivi, piscine, palestre e luoghi similari anche se di questi è responsabile/titolare un medico o un fisioterapista. Per i soggetti minori di 14 anni affetti da paramorfismo, certificato da specialista ortopedico, è ammesso il rimborso di spese per ginnastica correttiva o rieducazione posturale effettuata in palestra da terapisti della riabilitazione, purché specificamente prescritta dallo specialista. Per la riabilitazione/rieducazione funzionale è necessaria la presentazione di: - prescrizione rilasciata da specialista nella branca di pertinenza della patologia certificata, con data non antecedente a 120 giorni dalla data della fattura, indicante la diagnosi e la prognosi (durata e/o numero dei trattamenti); - fattura o ricevuta indicante il tipo di riabilitazione/rieducazione effettuata e la durata e/o il numero dei trattamenti. Per le sole forme di disabilità motoria permanente, debitamente certificate, è ammessa la riabilitazione/rieducazione funzionale effettuata presso le piscine (pubbliche o private). In questi casi è necessaria la preventiva relazione di un medico specialista indicante la patologia, il tipo e la durata del trattamento; 7) cure idrotermali (fanghi, inalazioni, acque, ecc.). Per le cure idrotermali è necessaria la prescrizione medica e il rimborso delle spese sostenute presso qualsiasi tipo di struttura (convenzionata e non) è pari all’importo del ticket previsto dalle convenzioni col Servizio Sanitario pubblico. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio, vitto e pernottamento.
(Diaria per ricovero)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi trascorrano periodi di degenza in ospedali, cliniche o simili. La “Cassa” eroga un contributo pari a: - 50,00 euro per ogni giorno di permanenza in regime di ricovero in ospedali, cliniche o simili, con esclusione del decorso fisiologico del neonato (individuato in quattro giorni) e del soggiorno in istituti per lungodegenti, case di riposo, cronicari o simili. Detto contributo spetta per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni per nucleo familiare per anno, in alternativa a quanto previsto, per la medesima prestazione, dagli articoli 10/a, 10/d, 10/e, 10/i, 10/l, 10/n e 11/a. Per il calcolo della durata del ricovero, il giorno di entrata e quello di uscita dall’ospedale, clinica o simile sono considerati una sola giornata. Il ricovero con identica data di entrata ed uscita viene considerato day hospital.
(Ricovero senza intervento chirurgico)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi trascorrano periodi di degenza in ospedali, cliniche o simili. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75%, fino ad un importo massimo di 7.750,00 euro per nucleo familiare per anno, delle spese sostenute in ospedali, cliniche o simili, che non comporti intervento chirurgico, con esclusione del soggiorno in istituti per lungodegenti, case di riposo, cronicari o simili. Tale rimborso comprende: - spese per assistenza medica ed infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagnostici, sostenute durante il periodo di degenza; - spese per rette di degenza. Sono escluse le spese riguardanti il comfort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi e di segreteria, l’IVA, i bolli e le spese non sanitarie.
(Parto non cesareo)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi trascorrano periodi di degenza in ospedali, cliniche o simili per parto non cesareo. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75%, fino ad un importo massimo di 1.500,00 euro per nucleo familiare per anno, delle spese sostenute. Tale rimborso comprende: - spese per assistenza medica ed infermieristica, cure, medicazioni, esami ed accertamenti diagnostici, sostenute durante il periodo di degenza; - spese per rette di degenza. Sono escluse le spese riguardanti il comfort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi e di segreteria, l’IVA, i bolli e le spese non sanitarie.
(Trasporto/recupero ammalato/infortunato in Italia)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto/recupero dell’ammalato/infortunato effettuato in Italia. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 100%, fino ad un importo massimo di 2.600,00 euro per nucleo familiare per anno, della somma spesa per: 1) il trasporto dell’ammalato per e da ospedali, cliniche o simili, avvenuto con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi occorsi su tutto il territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore al seguito; 2) il recupero o il trasferimento dell’infortunato dal luogo di infortunio o di successivo ricovero al luogo di abituale dimora, avvenuto con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi occorsi su tutto il territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore per il recupero o trasferimento di cui sopra.
(Trasporto/recupero ammalato/infortunato all’estero)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto/recupero dell’ammalato/infortunato effettuato all’estero. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 100%, fino ad un importo massimo di 7.750,00 euro per nucleo familiare per anno, della somma spesa per: 1) il trasporto dell’ammalato per e da ospedali, cliniche o simili, avvenuto con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore al seguito; 2) il recupero o il trasferimento dell’infortunato dal luogo di infortunio o di successivo ricovero al luogo di abituale dimora, avvenuto con mezzi di soccorso e/o di pronto intervento, per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli eventuali costi di viaggio sostenuti dall’accompagnatore per il recupero o trasferimento di cui sopra.
(Day hospital, day surgery, osservazione breve presso pronto soccorso,pre-ospedalizzazione e dimissione protetta)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi trascorrano periodi di degenza breve in ospedali, cliniche o simili. La “Cassa” eroga un contributo pari a: - 50,00 euro per i regimi di day hospital, day surgery, osservazione breve presso pronto soccorso, pre-ospedalizzazione e dimissione protetta (limitatamente, per quest’ultima, ai giorni di controllo e cura indicati dal Servizio Sanitario pubblico). Il contributo spetta per un periodo massimo di 50 (cinquanta) giorni per nucleo familiare per anno, in alternativa a quanto previsto, per la medesima prestazione, dagli articoli 10/a, 10/d, 10/e, 10/i, 10/l, 10/n e 11/a. La certificazione della struttura sanitaria deve indicare chiaramente la tipologia di ricovero e i giorni di effettiva presenza, ai fini della determinazione del rimborso spettante.
(Parto cesareo)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute in ospedali, cliniche o simili per parto cesareo. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 80%, fino ad un importo massimo di 4.000,00 euro a per nucleo familiare per anno. Tale rimborso comprende: - spese per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per diritti di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento; - spese per assistenza medica ed infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti, esami ed accertamenti diagnostici, sostenuti durante il periodo di degenza; - spese per rette di degenza. Sono escluse le spese riguardanti il comfort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi e di segreteria, l’IVA, i bolli e le spese non sanitarie.
(Chemioterapia, radioterapia e ipertermia oncologica)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute in ospedali, cliniche o simili per prestazioni di chemioterapia, radioterapia e ipertermia oncologica di comprovata efficacia e/o validate dalla Comunità scientifica nazionale o internazionale. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 100%, fino ad un importo massimo di 5.000,00 euro per nucleo familiare per anno. Per queste prestazioni è necessaria la prescrizione del medico specialista nella branca di pertinenza della patologia.
(Gravidanza)La “Cassa”, in caso di gravidanza accertata, interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute al di fuori del Servizio Sanitario pubblico. Per avere diritto alle prestazioni è necessaria la certificazione del medico specialista in ginecologia attestante lo stato di gravidanza con la data presunta del parto. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75%, fino ad un importo massimo di 1.250,00 euro per singola gravidanza, delle spese sostenute per: 1) visite medico-specialistiche ginecologiche ed esami diagnostici; 2) amniocentesi e villocentesi.
(Inseminazione/fecondazione assistita)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute in ospedali, cliniche o simili per le procedure d’inseminazione e/o fecondazione assistita (anche se effettuate in regime di ricovero), visite mediche, analisi, accertamenti diagnostici, controlli ed esami clinici, propedeutici o inerenti la prestazione di inseminazione/fecondazione assistita, ad esclusione di qualsiasi medicinale. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 100%, fino ad un importo massimo di 1.500,00 euro per singolo ciclo, per un massimo di due cicli per nucleo familiare per anno.
(Grandi interventi chirurgici) La “Cassa”, per uno o più degli interventi chirurgici riportati nell’allegato A al presente Regolamento, eroga un contributo pari al: - 100% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 129.000,00 euro per ogni intervento, dedotto l’eventuale contributo rimborsabile dal Servizio Sanitario pubblico o da soggetti privati (assicurazioni). Tale rimborso comprende: - spese per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per diritti di sala operatoria e per attrezzatura e materiale d’intervento; - spese per assistenza medica ed infermieristica, cure, medicazioni, trattamenti, esami ed accertamenti diagnostici, sostenuti durante il periodo di degenza o in regime di preospedalizzazione; - spese per cure fisioterapiche e riabilitative, rese indispensabili dalla tipologia dell’intervento e debitamente prescritte, effettuate entro 180 (centottanta) giorni dall’evento e per una durata massima di terapia di 60 (sessanta) giorni di calendario. Nella fattura e/o ricevuta dovranno essere chiaramente indicate la correlazione con l’intervento chirurgico e le date di inizio e fine delle terapie eseguite. In mancanza di tali dati la prestazione verrà imputata all’articolo 10/b; - spese per rette di degenza ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura; - l’IVA e i bolli. Sono escluse unicamente le spese concernenti il comfort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant’altro) o i bisogni non essenziali del degente. L’erogazione del contributo è subordinata: - all’accertamento dell’entità dell’eventuale rimborso da parte del Servizio Sanitario pubblico o di soggetti privati (assicurazioni), effettuato mediante una dichiarazione dei medesimi o mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Socio, da inviare alla “Cassa” contestualmente alla domanda di rimborso; - alla presentazione di cartella clinica. Ad integrazione dell’allegato A si specifica che: - tutti gli interventi chirurgici di natura neoplastica maligna accertata istologicamente sono da considerarsi Grandi interventi;
- nei rimborsi per trapianti di organi
sono comprese anche: I Grandi interventi rimborsati dalla “Cassa” sono quelli riportati nell’allegato A al presente Regolamento. Sono stati selezionati dall’elenco degli interventi chirurgici pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (attualmente classificazione ICD9-CM). Il Consiglio di Amministrazione, in particolari casi per i quali venga avanzata dal Socio richiesta di ammettere al rimborso come Grande intervento anche un intervento chirurgico non compreso nel suddetto allegato A, potrà decidere l’ammissione al rimborso previo parere rilasciato da medico legale di fiducia della “Cassa”. La riserva per i Grandi interventi chirurgici, istituita dall’anno 1989, è dotata di uno stanziamento pari a 1.290.000,00 euro.
Art. 12/a(Cure odontoiatriche)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per prestazioni odontoiatriche (cure, visite, apparecchi di protesi dentaria, detartrasi, altre prestazioni). La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 80% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 240,00 euro per nucleo familiare per anno. Il massimale maturato e non utilizzato rimane a disposizione del Socio per gli anni a venire, salvo il venir meno in caso di cessazione del rapporto associativo. E’ istituita una specifica riserva patrimoniale per garantire gli interventi di cui sopra. Il contributo può essere richiesto dal Socio indipendentemente dalla data di adesione. L’unica eccezione riguarda i Soci dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, che hanno diritto alle prestazioni di cui al presente articolo dopo 6 (sei) mesi di effettiva iscrizione, anche non consecutivi. La parte non ancora utilizzata del precedente massimale di 1.810,00 euro dei Soci iscritti alla data del 31/12/2010 resta a disposizione del Socio medesimo fino a suo definitivo esaurimento. Il contributo di cui al presente articolo potrà essere richiesto dai Soci dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato con almeno 6 (sei) mesi di effettiva iscrizione, anche non consecutivi. Tutte le prestazioni effettuate dall’odontoiatra sono riconducibili al presente articolo, salvo quanto specificatamente previsto dagli articoli 10/a (prestazioni chirurgico-odontoiatriche), 10/b (accertamenti radiologici effettuati per patologie odontoiatriche e/o paradontali), 13/b (cure ortodontiche) e 14/a (ticket odontoiatrici). Art. 12/b(Lenti da vista)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per l’acquisto delle sole lenti correttive (oftalmiche e/o a contatto). La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75% della spesa sostenuta, fino all'importo massimo di 375,00 euro per nucleo familiare per anno, nelle tipologie e con i limiti sotto indicati: 1) lenti oftalmiche per occhiali: a) in assenza di modifica della capacità visiva (visus) o con modifiche inferiori a quelle indicate nel successivo punto B il contributo verrà corrisposto solo dopo 36 mesi dall'ultimo rimborso erogato (prendendo a riferimento la data delle fatture o scontrini parlanti); b) in presenza di modifica della capacità visiva (visus) pari o superiore a: - 1/2 diottria per miopia; - 3/4 di diottria per ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, il contributo verrà corrisposto senza alcuna limitazione temporale; c) per i beneficiari di età inferiore a 14 anni, anche in assenza della modifica della capacità visiva (visus), si procede all’erogazione del contributo senza limitazione temporale. Documentazione richiesta: - prescrizione originale con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; - fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del beneficiario della prestazione) con indicazione dell'acquisto di occhiale o lenti per occhiali; - documento sottoscritto dal venditore (Scheda per sussidi ottici/lenti da vista predisposta dalla "Cassa" o documento analogo) che riporti il costo delle lenti, distinto da quello dell’eventuale montatura e che indichi la marca, il modello, il materiale delle lenti medesime, al fine di permettere alla “Cassa” gli opportuni controlli; - dichiarazione di conformità sottoscritta dal venditore. 2) occhiali economici premontati per presbiopia semplice, nel limite massimo di 30,00 euro di spesa per singolo occhiale. Documentazione richiesta: - prescrizione originale con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata dal medico curante o dall'ottico; - fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del beneficiario della prestazione) che riporti il costo complessivo dell'occhiale; - certificato di conformità generico, da cui si evinca che si tratta di occhiale correttivo; 3) lenti a contatto di lunga durata (non di tipo usa e getta), nel limite massimo di 310,00 euro per nucleo familiare per anno. Documentazione richiesta: - prescrizione originale con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; - fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del beneficiario della prestazione) con indicazione dell'acquisto di lenti; - documento sottoscritto dal venditore (Scheda per sussidi ottici/lenti da vista predisposta dalla "Cassa" o documento analogo) indicante il costo, la marca, il modello, il materiale delle lenti, al fine di permettere alla “Cassa” gli opportuni controlli; 4) lenti a contatto di tipo usa e getta, nel limite massimo di 250,00 euro per nucleo familiare per anno. Documentazione richiesta: - prescrizione originale con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo. La stessa deve essere presentata annualmente, insieme al primo rimborso dell’anno; - fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del beneficiario della prestazione) con indicazione dell'acquisto di lenti; - documento sottoscritto dal venditore (Scheda per sussidi ottici/lenti da vista predisposta dalla "Cassa" o documento analogo) indicante il costo, la marca, il modello, il materiale, la gradazione, la tipologia (es.: giornaliera, settimanale, ecc.) e il tipo di confezione delle lenti, al fine di permettere alla “Cassa” gli opportuni controlli. Non è rimborsabile l'acquisto di: - montature, ad esclusione degli occhiali economici premontati per presbiopia semplice; - liquidi e prodotti per la manutenzione e conservazione delle lenti a contatto; - lenti oftalmiche e/o a contatto non graduate.
(Lenti per ametropie elevate)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per l’acquisto di lenti oftalmiche per occhiali per ametropie elevate. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75% della spesa sostenuta, fino all'importo massimo di 500,00 euro per nucleo familiare per anno, nelle patologie e con i limiti sotto indicati: - miopia pari o superiore a 8 diottrie; - ipermetropia pari o superiore a 4 diottrie; - astigmatismo pari o superiore a 4 diottrie. L’erogazione spetta: a) in assenza di modifica della capacità visiva (visus) o con modifiche inferiori a 1/2 diottria il contributo verrà corrisposto solo dopo 24 mesi dall'ultimo rimborso erogato (prendendo a riferimento la data delle fatture o scontrini parlanti); b) in presenza di modifica della capacità visiva (visus) pari o superiore a 1/2 diottria il contributo verrà corrisposto senza alcuna limitazione temporale; c) per i beneficiari di età inferiore a 14 anni, anche in assenza della modifica della capacità visiva (visus), si procede all’erogazione del contributo senza limitazione temporale. Non è rimborsabile l'acquisto di montature. Documentazione richiesta: - prescrizione originale con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; - fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del beneficiario della prestazione) con indicazione dell'acquisto di occhiale o lenti per occhiali; - documento sottoscritto dal venditore (Scheda per sussidi ottici/lenti da vista predisposta dalla "Cassa" o documento analogo) che riporti il costo delle lenti, distinto da quello dell’eventuale montatura e che indichi la marca, il modello, il materiale delle lenti, al fine di permettere alla “Cassa” gli opportuni controlli; - dichiarazione di conformità sottoscritta dal venditore.
Art. 13/a (Sussidi ottici, ortesi e ausili ortopedici) La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per l’acquisto di sussidi ottici per trapiantati corneali e alcune patologie oculari gravi, l’acquisto o il noleggio di ortesi e stampelle ortopediche e il noleggio di ausili ortopedici. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75%, fino ad un importo massimo di 1.550,00 euro per nucleo familiare per anno, dell’imponibile della fattura, relativo alle spese sostenute per: 1) l’acquisto dei seguenti sussidi ottici: - lenti per trapiantati di cornea; - lenti a contatto RGP per cheratocono; - lenti a contatto per patologie corneali che necessitano di bendaggio (ulcere e cheratiti bollose); - lenti a contatto prostetiche per patologie dell'iride. 2) l’acquisto, il noleggio e la riparazione di ortesi o tutori ortopedici (busti, scarpe ortopediche, ginocchiere, cavigliere, plantari e simili); 3) l’acquisto di stampelle ortopediche; 4) il noleggio di ausili ortopedici (deambulatori, sollevatori, carrozzine e simili). Non è rimborsabile il noleggio di materassi (escluso quelli antidecubito) e di cuscini ortopedici. Non rientra nelle categorie sopra indicate qualsiasi tipo di elettrostimolatore muscolare e, quindi, ne è escluso sia l’acquisto che il noleggio. Documentazione richiesta: - per i sussidi ottici per trapiantati corneali e alcune patologie oculari gravi, certificazione specialistica comprovante l’intervento sostenuto o la patologia grave, nonché la necessità terapeutica e la descrizione delle lenti; - per le ortesi o tutori ortopedici, prescrizione rilasciata da specialista ortopedico o dal Servizio Sanitario pubblico; - per le stampelle ortopediche, prescrizione rilasciata da specialista ortopedico, dal medico di famiglia o dal Servizio Sanitario pubblico; - per gli ausili ortopedici, prescrizione rilasciata da specialista ortopedico, neurologo o dal Servizio Sanitario pubblico.
(Cure ortodontiche) La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per prestazioni ortodontiche (cure, visite, apparecchi) e per l’acquisto del bite. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 80%, fino ad un importo massimo di 3.100,00 euro per nucleo familiare per l’intero periodo di iscrizione, delle spese sostenute per: 1) ortodonzia (cure, visite, prestazioni, apparecchi fissi e mobili) su soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, effettuata da medico dentista. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di preventiva relazione medica specialistica, indicante la patologia, la terapia ortodontica necessaria, il costo totale e la durata della cura. All’interno di uno stesso ciclo di cura, per ogni fattura o ricevuta presentata, dovrà essere allegata copia della relazione inizialmente fornita; 2) l’acquisto del dispositivo bite, per un importo massimo di 300,00 euro di spesa. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di relazione medica specialistica da cui si evinca la necessità del dispositivo per patologie di pertinenza odontoiatrica e/o maxillo-facciale.
(Arti ed organi artificiali) La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per l’acquisto e la riparazione di arti ed organi artificiali. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 80% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 10.330,00 euro per nucleo familiare per anno, dedotte dagli eventuali contributi previsti dal Servizio Sanitario pubblico. L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di idonea prescrizione, rilasciata dallo specialista o dal medico di famiglia.
(Apparecchi acustici) La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per l’acquisto e la riparazione di apparecchi acustici. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 80% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 4.000,00 euro per nucleo familiare per anno, dedotte dagli eventuali contributi previsti dal Servizio Sanitario pubblico. L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di idonea prescrizione, rilasciata dallo specialista o dal medico di famiglia
(Visite mediche, prestazioni sanitarie e rilascio certificazioni) La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari nel caso in cui i medesimi si sottopongano a visite mediche e medico-specialistiche, a prestazioni sanitarie, a terapie dermatologiche con laser, a vaccinazioni. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 75%, fino ad un importo massimo di 3.620,00 euro per nucleo familiare per anno, delle spese sostenute per: 1) visite mediche e medico-specialistiche, nella misura massima di 300,00 euro di spesa a visita. Sono escluse dal rimborso le visite mediche e medico-specialistiche in gravidanza (in quanto ricomprese nell’articolo 10/m del presente Regolamento) e le visite medico-legali e/o le perizie dettate da controversie di natura risarcitoria; 2) prestazioni sanitarie effettuate da soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, elencate nell’allegato B al presente regolamento; 3) visite e prestazioni odontoiatriche effettuate presso il Servizio Sanitario pubblico, limitatamente al relativo ticket; 4) terapia dermatologica con laser, solo se effettuata presso il Servizio Sanitario pubblico o da un dermatologo in regime di libera professione; 5) vaccinazioni, limitatamente al costo della prestazione di somministrazione effettuata dal Servizio Sanitario pubblico o dal medico. Per le vaccinazioni effettuate presso il Servizio Sanitario pubblico sono ammessi al rimborso i ticket pagati, con un tetto massimo di spesa di 15,00 euro. Per quelle effettuate dal medico il rimborso è riconosciuto con un tetto massimo di spesa di 35,00 euro; 6) rilascio di certificazioni mediche (compreso le cartelle cliniche). Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 sono rimborsabili anche se effettuate a domicilio, in caso di certificata impossibilità fisica, data dallo stato patologico in atto, a recarsi nel luogo di cura.
(Spese dell’accompagnatore) La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese di vitto e pernottamento dell’eventuale accompagnatore in caso di: - grande intervento chirurgico; - intervento chirurgico e/o ricovero di minore di 18 anni. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 100%, fino ad un importo massimo giornaliero di 120,00 euro e per una somma massima di 5.165,00 euro per nucleo familiare per anno. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di fattura (per vitto e pernottamento) e di dichiarazione del Socio attestante che il nominativo a cui sono intestate le fatture assisteva il soggetto beneficiario della prestazione.
Art. 15/c(Rimborso spese viaggio per Grande intervento chirurgico)
La “Cassa” eroga un contributo pari a: - 100%, fino ad un importo massimo di 5.165,00 euro per nucleo familiare per anno, delle spese di viaggio del Socio o dell’avente diritto con l’eventuale accompagnatore, in caso di Grande intervento chirurgico (ai sensi dell’articolo 11/a). Le spese di viaggio verranno rimborsate sulla base dei documenti presentati (biglietti aerei, ferroviari, tranviari, ecc.) e, nel caso di utilizzo di mezzi propri, del costo unitario del biglietto ferroviario di 1^ classe per la tratta corrispondente. L’erogazione del contributo sarà tassativamente subordinata alla presentazione di dichiarazione del Socio attestante il nominativo della persona che ha assistito il soggetto beneficiario della prestazione.
Art. 15/d(Rimborso spese trasferta per accertamenti specialistici o terapie a malati con patologie croniche od oncologiche) La “Cassa” eroga un contributo pari a: - 100%, fino ad un importo massimo di 2.600,00 euro per nucleo familiare per anno, delle spese di viaggio, vitto e pernottamento del Socio o dell’avente diritto e dell’eventuale accompagnatore, per l’effettuazione di visite di controllo, accertamenti o terapie resesi necessarie da patologie croniche od oncologiche debitamente accertate e certificate dal Servizio Sanitario pubblico, effettuate presso strutture altamente specializzate lontane dal luogo di effettiva residenza (oltre 75 Km). Per ogni trasferta, che deve durare il tempo strettamente necessario per l’effettuazione delle visite, accertamenti o terapie previste, la “Cassa” erogherà un importo massimo di 415,00 euro. Il rimborso di cui al presente articolo è in alternativa a quanto previsto all’articolo 10/c (diaria ospedaliera). L’erogazione del contributo sarà tassativamente subordinata alla presentazione di: - certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario pubblico comprovante l’esistenza di patologia cronica o certificazione medica comprovante l’esistenza di patologia oncologica; - prescrizione medica per la visita o l’accertamento specifico; - certificazione della struttura specializzata comprovante la durata della prestazione sanitaria; - fattura per vitto e pernottamento; - eventuale dichiarazione del Socio attestante il nominativo della persona che ha assistito il soggetto beneficiario della prestazione. Le spese di viaggio verranno rimborsate sulla base dei documenti presentati (biglietti aerei, ferroviari, tranviari, ecc.) e, nel caso di utilizzo di mezzi propri, del costo unitario del biglietto ferroviario di 1^ classe per la tratta corrispondente.
Art. 16(Anticipo spese di ricovero)
Nei casi di ricovero in istituto, clinica o simile, finalizzato ad un intervento chirurgico (articolo 10/a) o ad un Grande intervento chirurgico (articolo 11/a), la “Cassa” anticipa, su richiesta del Socio e dietro presentazione di apposito preventivo dell’istituto medesimo, un importo pari all’80% del contributo totale previsto dall’articolo di riferimento. L’importo dell’anticipo erogato verrà dedotto dal rimborso complessivo spettante, in occasione del conguaglio finale. La “Cassa” procederà all’anticipo nei 15 (quindici) giorni antecedenti la data programmata dell’intervento. Qualora l’intervento per qualsiasi motivo non venisse effettuato, dovrà essere tempestivamente restituita la somma anticipata. Il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a produrre la documentazione di spesa definitiva entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’intervento, pena la decadenza dal diritto di liquidazione del saldo residuo e la restituzione della somma anticipata.
Art. 17(Stato di non autosufficienza) La “Cassa”, in ottemperanza alla previsione contrattuale di cui all’articolo 29 bis del CSLL, interviene a favore dei propri Soci garantendo loro una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) in relazione all’insorgenza di eventi invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Viene definita persona non autosufficiente quella incapace in modo permanente, sulla base delle Condizioni di polizza, di svolgere alcune “attività elementari della vita quotidiana”. La copertura riguarda i prestatori di lavoro alle dipendenze delle Aziende di cui all’articolo 3, lettera a) dello Statuto, Soci della “Cassa”. Manterranno il beneficio della copertura tutti i Soci che avranno cessato, dal momento dell’attivazione della polizza, il rapporto di lavoro per collocamento in pensione anche accedendo alle prestazioni del Fondo di Sostegno al reddito di cui al DM 157/2000. E’ istituita una specifica Riserva LTC per garantire gli interventi di cui al presente articolo, alimentata dalle eventuali risorse eccedenti le entrate per contributi LTC versate da Aziende e lavoratori e le uscite per premi LTC pagati dalla “Cassa”.
(Prestazioni straordinarie correlate a stati di non autosufficienza di cui alla polizza LTC)Ai Soci assicurati dalla polizza LTC, in stato di non autosufficienza temporanea non stabilizzata, per i quali dallo schema per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza della Polizza LTC (art. 6 delle Condizioni di Assicurazione) risulti un punteggio di almeno 40 punti, la Cassa rimborsa, fino a concorrenza del massimale una tantum di 10.000,00 euro, le spese sostenute per l’acquisto di presidi sanitari, ausili terapeutici, strutture mobili finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. Sono esclusi da tale prestazione i casi di non autosufficienza per i quali la Società assicuratrice non prevede la corresponsione di alcun risarcimento (Esclusioni dall’Assicurazione di cui al punto B.2 della polizza LTC). Documentazione richiesta: - fatture o ricevute fiscali; - certificato medico attestante la condizione patologica e lo stato di non autosufficienza (allegato allo schema per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza compilato dal medico curante); - prescrizione medica degli ausili, descrittiva della correlazione con lo stato di non autosufficienza.
(Prestazioni riabilitative per disabili)La “Cassa” interviene a favore dei beneficiari per il rimborso delle spese sostenute per prestazioni riabilitative quando questi siano affetti da patologie che abbiano determinato uno stato invalidante con impossibilità alla deambulazione autonoma e/o con necessità di assistenza continuativa. I soggetti destinatari delle prestazioni di cui al presente articolo sono coloro ai quali siano stati riconosciuti dall’INPS l’indennità di accompagnamento e/o lo stato di handicap in condizione di gravità, esclusi coloro per i quali tale riconoscimento sia legato a patologie neoplastiche in trattamento radioterapico o chemioterapico. La “Cassa” eroga un contributo pari al: - 100%, fino ad un importo massimo di 1.500,00 euro per persona per anno. Le prestazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro particolare valenza solidaristica, non rientrano nel calcolo dell’equilibrio finanziario previsto dagli articoli 6 e 6 bis del presente Regolamento. Documentazione richiesta: - copia del verbale di accertamento dello stato invalidante rilasciato dall’INPS; - ricevuta fiscale della terapia riabilitativa.
Allegato A al Regolamento
Elenco Grandi interventi chirurgici (art. 11/a) Interventi sul sistema nervoso
Interventi sul sistema endocrino
Interventi sull'occhio
Interventi sull'orecchio
Interventi su naso, bocca e faringe
Interventi sul sistema respiratorio
Interventi sul sistema cardiovascolare
Interventi sul sistema ematico e linfatico
Interventi sull'apparato digerente
Interventi sull'apparato urinario
Interventi sugli organi genitali maschili
Interventi sugli organi genitali femminili
Interventi sull'apparato muscolo scheletrico
Interventi sui tegumenti
Elenco professioni sanitarie (art. 14/a)
Tabella per determinazione quota annua pensionati
(#) Le aliquote di ogni singolo
scaglione vengono determinate calcolando l’esatta equivalenza fra il prodotto di
un importo al netto dell’aliquota fiscale di riferimento moltiplicato la
percentuale fissa del 2,2% e quello scaturente prendendo a base di riferimento
l’importo lordo. Il procedimento così individuato può essere in qualunque momento adeguato a nuove aliquote fiscali rivenienti da una modifica della vigente normativa di legge. |