Fiscalità

Fiscalità

La normativa fiscale sui redditi da lavoro dipendente, in ordine ai contributi versati a una Cassa avente esclusivamente fine assistenziale, come la Cassa Mutua Toscana BCC, è quella contenuta nell’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni ultima delle quali introdotta con Decreto Ministeriale del 31/03/2008, i cui dettagli attuativi sono stati poi oggetto di definizione con decreto del Ministro Sacconi del 27/10/2009. Tale ultima modificazione subordina la fruibilità dei benefici fiscali di cui al citato articolo 51 del TUIR, all’erogazione da parte della “Cassa” di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dal SSN, in ambiti che il decreto stesso identifica e in misura almeno pari al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni.
La deducibilità massima (non concorrenza al reddito) dei contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (Cassa Mutua Toscana BCC) è attualmente ferma all’importo di € 3.615,20. A tale proposito ricordiamo che nel computo di tale limite concorre anche l’ammontare della contribuzione posta a carico del datore di lavoro.
Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi per assistenza sanitaria versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore per se stesso e per i familiari non fiscalmente a carico, a condizione che:

  1. i contributi siano versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale (e la Cassa Mutua Toscana ha queste caratteristiche);

  2. il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza sia previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale (nel nostro caso anche questa condizione è soddisfatta);

  3. le Casse o gli enti beneficiari della contribuzione adempiano alle previsioni del Decreto Ministeriale del 27/10/2009, ovvero siano iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari tenuta presso il Ministero della Salute (ulteriore condizione anch’essa soddisfatta nel caso della Cassa Mutua Toscana BCC).

Nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto l’estensione delle prestazioni a favore di uno o più familiari non fiscalmente a carico (Circolare del 12 giugno 2002 n. 50, paragrafo 6, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso), sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei medesimi benefici fiscali. A tale proposito l’Agenzia delle Entrate, con risposta del 28/2/2008 a specifico interpello, ha ulteriormente confermato che anche il contributo versato per il coniuge e per i familiari non fiscalmente a carico beneficia della deduzione fiscale.

Inoltre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293 dell’11 luglio 2008 ha definitivamente chiarito che il beneficio della deducibilità dal reddito dei contributi versati ad una Cassa di assistenza sanitaria quale la nostra vale anche per i pensionati che abbiano mantenuto volontariamente l’iscrizione per sé e per i propri familiari: ciò in virtù dell’equiparazione delle pensioni di ogni genere al reddito di lavoro dipendente.
Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati non possono essere detratte dall’imposta del Socio o da quella dovuta dai familiari non a carico. La detrazione compete solo in riferimento all’ammontare della spesa non rimborsata dalla Cassa, quindi rimasta a carico del contribuente.
La detrazione delle spese dall’imposta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) viene applicata sulla parte rimasta a carico del contribuente eccedente il limite di € 129,11 (franchigia fiscale), nella misura del 19%.

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Anagrafe dei Fondi Sanitari

L’anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ha sostanzialmente visto la luce il 30 aprile 2010, data di scadenza del primo termine per l’iscrizione da parte dei Fondi Sanitari Integrativi. Essa nasce con lo scopo di verificare che i fondi rispettino le regole e le condizioni imposte dal DM del 31-3-2008 che sono il presupposto essenziale per la fruizione da parte dei soci/iscritti della deducibilità dal proprio reddito dei contributi versati (art. 51 c. 2 lett. a TUIR).
Senza entrare troppo nel merito degli adempimenti annuali obbligatori e necessari per il mantenimento dell’iscrizione, il presupposto essenziale è che il fondo, nello specifico la Cassa Mutua Toscana BCC, eroghi prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dal SSN, in misura almeno pari al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura delle prestazioni in ambiti quali, l’odontoiatria, l’assistenza socio-sanitaria ai soggetti non autosufficienti e il recupero funzionale di soggetti temporaneamente inabilitati.
Tale parametro, rispettato dalla Cassa Mutua Toscana BCC fin dalla prima iscrizione, e monitorato periodicamente nella sua evoluzione temporale, sta garantendo nel tempo il mantenimento dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi.

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Contribuzione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ARTICOLI DAL 2 AL 10 DEL REGOLAMENTO

A quanto ammontano e come si versano i contributi del Socio?

I contributi associativi sono diversi a seconda del tipo di rapporto associativo (dipendente, pensionato, ecc.).
Per i Soci dipendenti l’importo del contributo è una cifra mensile, trattenuta direttamente in busta paga, pari allo 0,65% della retribuzione mensile lorda più € 16,00 fissi (quest’ultima quota per 12 mensilità).
Per tutti i dipendenti al suddetto contributo associativo viene applicata una riduzione fino ad un importo massimo di € 250,00 che si accolla il datore di lavoro. Materialmente la trattenuta in busta paga inizia solo dopo aver raggiunto la quota di 250 euro per la parte eccedente.
I Soci dipendenti versano altresì un contributo mensile pari allo 0,05% della retribuzione mensile lorda, anch’esso trattenuto in busta paga, finalizzato alla copertura LTC (polizza assicurativa contro i rischi di perdita permanente di autosufficienza) contrattualmente garantita.
I contributi versati alla Cassa Mutua, trattenuti in busta paga al dipendente, non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF determinando un risparmio fiscale percentualmente pari all’aliquota marginale dello scaglione IRPEF di riferimento.
Qualora un Socio dipendente usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita ottenuta a norma di legge (ad esempio per l’assolvimento di incarichi pubblici elettivi) o di contratto, il contributo, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione mensile antecedente l’aspettativa, dovrà essere versato direttamente alla Cassa Mutua da parte del Socio medesimo.

Se l’aspettativa è usufruita a norma di contratto e non è retribuita, il Socio continua a versare tramite l’Azienda il contributo LTC e quello per l’eventuale familiare non a carico.

I Soci pensionati, collocati a riposo in attesa di pensione o ammessi al beneficio del Fondo di solidarietà, nell’anno della cessazione rimangono iscritti gratuitamente alla Cassa Mutua se il collocamento a riposo avviene dopo che l’Azienda ha già provveduto a versare il contributo annuale fisso a loro carico. Sarà dovuto solo l’eventuale contributo aggiuntivo per i familiari non fiscalmente a carico.
A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece:

  • per i Soci pensionati il contributo annuale è calcolato sull’importo annuo lordo della pensione INPS derivante dal lavoro bancario svolto (esclusi pensioni ed assegni di invalidità percepiti a qualsiasi altro titolo) che risulta dal modello  Mod. CU.  Il contributo viene determinato applicando alla pensione annua lorda del pensionato le percentuali sotto riportate:

TABELLA PER DETERMINAZIONE QUOTA ANNUA PENSIONATI

Scaglioni di reddito Irpef su pensioneannua lorda (rivalutata annualmente in bese ai coefficienti INPS) Aliquota Irpef vigente Aliquote da applicare ai pensionati ordinari(che svolgono attività lavorativa) (*) Aliquote da applicare ai pensionati che svolgono attività lavorativa(autonoma, subordinata o parasubordinata)
fino a 15.000 euro  23% 1,694% 2,20%
da 15.001 a 28.000 euro  25% 1,650% 2,20%
da 28.001 a 50.000 euro  35% 1,430% 2,20%
oltre 50.000 euro 43% 1,254% 2,20%

(*) Le aliquote di ogni singolo scaglione vengono determinate calcolando l’esatta equivalenza fra il prodotto di un importo al netto dell’aliquota fiscale di riferimento moltiplicato la percentuale fissa del 2,20% e quello scaturente prendendo a base di riferimento l’importo lordo.  
Esempio (primo scaglione): 
(100 – 23%) * 2,20% = 100 * x, da cui x = 1,694%.

Il procedimento così individuato può essere in qualunque momento adeguato a nuove aliquote fiscali rivenienti da una modifica della vigente normativa di legge.  

Il pagamento della quota associativa per questa categoria di Soci (unitamente all’eventuale contributo aggiuntivo per i familiari non fiscalmente a carico aggregati alla Cassa), avverrà tramite RID bancario, alle scadenze definite dal Consiglio di Amministrazione.

  • per i Soci collocati a riposo in attesa di pensione che non svolgono attività di lavoro comunque retribuita il contributo annuo è pari all’1,1% della retribuzione tabellare annua lorda propria dell’inquadramento del Socio (qualifica e scatti di anzianità) al momento della cessazione dal lavoro.
    Il pagamento della quota associativa per questa categoria di Soci (unitamente all’eventuale contributo aggiuntivo per i familiari non fiscalmente a carico aggregati alla Cassa), avverrà tramite RID bancario, alla scadenze definite dal Consiglio di Amministrazione;

  • per i Soci collocati a riposo in attesa di pensione che svolgono attività di lavoro retribuita presso un’Azienda BCC del movimento toscano, il contributo annuo è pari al 2,20% della retribuzione tabellare annua lorda propria dell’inquadramento del Socio (qualifica e scatti di anzianità) al momento della cessazione dal lavoro. Il pagamento della quota associativa per questa categoria di Soci (unitamente all’eventuale contributo aggiuntivo per i familiari non fiscalmente a carico aggregati alla Cassa), avverrà tramite RID bancario, alla scadenze definite dal Consiglio di Amministrazione;

  • per i Soci ammessi al beneficio del Fondo di Solidarietà BCC il contributo annuo è pari al 2,20% dell’importo netto annuo dell’assegno erogato dal Fondo e deve essere bonificato direttamente ed in unica soluzione alla Cassa Mutua, che provvede a quantificarlo (unitamente all’eventuale contributo aggiuntivo per i familiari non fiscalmente a carico aggregati alla Cassa);
  • per i Soci licenziati per motivi di salute che percepiscono la pensione erogata dall’INPS (invalidità od altro) il contributo è calcolato con le stesse modalità del Socio pensionato. In tutti gli altri casi è pari ad un cifra fissa di € 160,00 annue.

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Regime fiscale

Vengono sintetizzate le norme che regolano il trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua e dei rimborsi da questa erogati, utili per l’effettuazione dell’annuale dichiarazione dei redditi da parte dei Soci.

Socio DIPENDENTE

  • Il contributo versato annualmente dalle aziende e il contributo dedotto mensilmente in busta paga per il Socio (e per l’eventuale familiare non fiscalmente a carico) non concorrono a formare il reddito imponibile e, pertanto, sono esenti da tassazione.
  • In sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute saranno detraibili nella misura del 19% solo per la parte di spesa non rimborsata dalla Cassa Mutua, dedotta la franchigia unica di € 129,11. Ciò in base alle disposizioni di legge vigenti (art. 15, lettera c, DPR 917/86).
    Tale previsione è applicabile sia al Socio che ai suoi familiari non fiscalmente a carico, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con  Circolare n. 50 del 12/06/2002.

Socio PENSIONATO

  • Il contributo versato annualmente dal Socio (per sé e per l’eventuale familiare non fiscalmente a carico) può essere dedotto dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi (Risoluzione Agenzia Entrate n. 293 del 11/7/2008).
  • Come per il Socio dipendente, anche per il Socio pensionato, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute saranno detraibili nella misura del 19% solo per la parte di spesa non rimborsata dalla Cassa Mutua, dedotta la franchigia unica di € 129,11.

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Modello 730 precompilato

Con proprio provvedimento del 19-2-2016, l’Agenzia delle Entrate ha imposto agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nonché ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l’obbligo di trasmettere all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio di ciascun anno i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR nonché quelli relativi ai contributi versati direttamente o tramite soggetto diverso dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno precedente.
Alla luce di quanto sopra la Cassa Mutua Toscana BCC ha trasmesso all’Agenzia, entro il 28 febbraio 2018, i dati relativi ai rimborsi erogati nell’anno 2017 riguardanti:

  • le spese sanitarie rimborsate nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, anche se riferite a notule di spesa emesse nell’anno 2016, anche per conto di eventuali familiari beneficiari. Corre l’obbligo di informare che, vigendo il principio di cassa per quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, nei dati trasmessi possono essere presenti importi rimborsati a fronte di notule del 2016 la cui detrazione è avvenuta nel 730/2017. A tal proposito, è il caso di ricordare che le tempistiche organizzative della Cassa Mutua Toscana BCC sono tali da permettere la detrazione degli importi effettivamente rimasti a carico dei soci (al netto dei rimborsi effettuati dalla Cassa medesima) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta di riferimento. Tale prassi è da considerarsi corretta in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35/E dell’8/3/2007.
  • i contributi versati dagli iscritti per i familiari fiscalmente a carico e non, per i quali è stata fornita l’attestazione del versamento;
  • i contributi versati dagli iscritti in pensione tramite addebito sul conto corrente, anche per conto di eventuali familiari beneficiari.

I dati trasmessi tramite flusso telematico all’Agenzia delle Entrate confluiscono direttamente nel modello precompilato 730/2018. Tuttavia il contribuente può opporsi al trattamento delle informazioni contabili chiedendone la cancellazione direttamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia.

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