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Familiari non fiscalmente a carico
Il Socio ha la possibilità di iscrivere alla Cassa Mutua sia il coniuge o convivente more uxorio sia i figli che hanno un reddito proprio superiore al limite previsto per essere considerati fiscalmente a carico (attualmente pari a € 2.840,51). La domanda di estensione delle prestazioni sarà accolta con decorrenza immediata quando il coniuge o convivente o i figli risultino continuativamente non fiscalmente a carico e convivano con il Socio da meno di due anni. Non ricorrendo i casi di cui sopra, il Socio potrà ugualmente estendere le prestazioni della “Cassa” ai suddetti familiari aventi da più di due anni un reddito proprio superiore al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico. In questo caso, pur essendo tenuto al versamento del contributo, di cui all'articolo 6 e 6 bis del Regolamento, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi di effettiva contribuzione. Ai Soci che hanno familiari non fiscalmente a carico sulla base della disciplina contenuta negli articoli 6 e 6 bis) aventi un reddito complessivo lordo non superiore a € 7.000,00, è riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso della quota annua versata per tali familiari. Tale rimborso è subordinato alla presentazione, entro il mese di gennaio, dell'Allegato C al Regolamento.
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